Il prossimo 27 dicembre scade il termine di versamento dell’acconto IVA 2022, al quale sono tenuti, in linea generale, tutti i soggetti passivi a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) con la quale liquidano l’imposta.
I metodi di calcolo previsti dalla norma di riferimento (art. 6 della L. 405/90) sono tre, alternativi tra loro: “storico”, “previsionale” ed “effettivo”.
Rinviando per approfondimenti in merito a ciascun criterio al tema on line “Acconto IVA 2022”, si evidenzia che è data la possibilità di non versare l’acconto se, in base al metodo di calcolo scelto, non risulta dovuto, ossia l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del 2022 e che, non avendo effettuato alcuna operazione nell’ultimo mese o trimestre dell’anno, non sono tenuti alla liquidazione periodica IVA per il suddetto periodo.
Sono previste anche cause “soggettive” di esonero dal versamento dell’acconto in esame, per i soggetti passivi che:
– aderiscono al regime di esonero per i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72;
– esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 comma 6 del DPR 633/72;
– applicano il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati di cui alla L. 398/91;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 o il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.
A quest’ultimo riguardo, si osserva che non sono esonerati i soggetti passivi che, per gli anni 2021 e 2022, hanno adottato il regime ordinario e che intendono beneficiare del regime forfetario nel 2023, ritenendo di essere in possesso dei requisiti prospettati dal Ddl. di bilancio 2023 (si veda “Regime forfetario sino a 85.000 euro dal 2023” del 23 novembre 2022).
Tali soggetti, infatti, hanno effettuato le liquidazioni periodiche nell’ultimo mese o trimestre dell’anno e ciò rileva sia nel caso in cui venga scelto il metodo di calcolo “storico” sia il “previsionale”.
Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti passivi che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
Fra le ulteriori ipotesi in cui non è dovuto l’acconto rientra anche quella del gruppo IVA che si trova nel primo anno di operatività. In questo caso, peraltro, mancherebbe anche uno dei due parametri di commisurazione (ossia il parametro storico) su cui si basa il calcolo dell’acconto (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 859/2021). Dunque, se un gruppo IVA è stato costituito dal 1° gennaio 2022 non è tenuto a effettuare il predetto versamento entro il prossimo 27 dicembre.
Da considerare gli acquisti in split payment
In caso di split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), le modalità di calcolo dell’acconto IVA sono influenzate dalla relativa disciplina. Infatti, tale meccanismo prevede che l’imposta addebitata in fattura dal cedente o prestatore sia versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente (art. 1 comma 2 del DM 23 gennaio 2015). Pertanto, la relativa IVA concorre alla determinazione dell’acconto dovuto dall’acquirente e non dal fornitore. Quest’ultimo sarebbe “di fatto” esonerato dal versamento in esame, se effettuasse solo cessioni di beni o prestazioni di servizi con applicazione della scissione dei pagamenti (si veda “Per l’acconto IVA rilevano anche gli acquisti in split payment” del 23 dicembre 2019).
Le Pubbliche Amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le società soggetti passivi, che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, effettuano il versamento dell’acconto IVA considerando anche l’imposta dovuta su tali operazioni in base allo split payment e divenuta esigibile (art. 5 comma 2-bis del DM 23 gennaio 2015). L’esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà del cessionario o committente di anticiparla al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione della stessa (art. 3 del DM 23 gennaio 2015).
In questi casi, l’acconto IVA è calcolato applicando uno dei metodi previsti (“storico”, “previsionale” o “effettivo”) e si computa anche l’imposta versata direttamente o a seguito della liquidazione periodica per le operazioni assoggettate a IVA con il meccanismo dello split payment. Dunque, l’acconto IVA deve essere determinato unitariamente e i soggetti passivi sopra menzionati sono tenuti a versare un unico acconto che prenda in considerazione anche l’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti (circ. Agenzia delle Entrate nn. 27 e 28 del 2017). A titolo esemplificativo, un soggetto passivo “mensile” che applica il metodo “storico” dovrà considerare, nella base di calcolo dell’acconto IVA 2022, anche l’imposta relativa agli acquisti in split payment divenuta esigibile nel mese di dicembre 2021.
Fonte: Eutekne INFO
Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO