Il versamento dell’acconto IVA è dovuto da parte della generalità dei soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni dell’imposta, a prescindere dalla periodicità delle stesse (mensile, trimestrale per natura o trimestrale su base opzionale a norma dell’art. 7 del DPR 542/99).
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. 405/90 e del successivo art. 18 comma 3 del DLgs. 241/97, il termine di versamento dell’acconto IVA è “il giorno 27 del mese di dicembre” di ciascun anno.
Per l’anno 2025, essendo il 27 dicembre un sabato e il 28 una domenica, il termine è differito al 29 dicembre 2025, ossia al primo giorno feriale successivo al 27 (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).
Come detto, sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA “sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Il criterio più comune per la determinazione dell’acconto è il c.d. metodo “storico”. In sintesi, esso prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (2024) o, nel caso dei soggetti trimestrali su opzione, di quanto dovuto a titolo di saldo IVA per il 2024.
Il c.d. metodo “previsionale”, invece, consiste nel calcolo dell’acconto sulla base della stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o all’ultimo trimestre dell’anno in corso (2025), applicando la medesima aliquota dell’88%. È necessario, però, avere contezza delle fatture attive e passive riferite a tale periodo, poiché esso terminerà solo alla data del 31 dicembre 2025.
Un’ulteriore opportunità è data dal c.d. metodo “effettivo”, basato sulle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre o mese dell’anno sino al 20 dicembre 2025. Considerato che l’art. 6 comma 3-bis della L. 405/90 dispone che nel computo dell’imposta dovuta deve essere compresa quella relativa alle “operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate” nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi, particolare attenzione andrà posta con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere in prossimità del 20 dicembre, per cui la fattura è emessa nei giorni successivi (pur entro i termini di cui all’art. 21 comma 4 del DPR 633/72).
La possibilità di determinare il metodo di calcolo più favorevole può comportare, al rispetto delle condizioni di legge, che il versamento dell’acconto non risulti dovuto.
Diversi soggetti passivi sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto IVA. Tra di essi, sono compresi, a titolo esemplificativo, coloro:
– che sono tenuti a versare un importo inferiore a 103,29 euro;
– la cui attività è cessata nel corso del 2025 e che non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica nell’ultimo mese o trimestre dell’anno;
– che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con il meccanismo dello split payment;
– che hanno optato per il regime di esonero da adempimenti per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72);
– che beneficiano del regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o del regime forfetario per gli autonomi (art. 1 comma 54 della L. 190/2014).
Se il versamento dell’acconto non sarà eseguito o se risulterà carente o tardivo, verrà applicata una sanzione pari al 25% dell’imposta non versata (art. 13 del DLgs. 471/97). Nel caso in cui il pagamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza (30 marzo 2026, essendo il 29 marzo domenica), la sanzione scenderà al 12,5% del tributo e, per i ritardi fino a 14 giorni, potrà essere ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Regole particolari per l’IVA di gruppo
Alcune considerazioni particolari, ai fini della determinazione dell’acconto, riguardano le società che si avvalgono delle liquidazioni con il regime dell’IVA di gruppo.
Ai sensi dell’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, vige il principio in base al quale i versamenti, incluso l’acconto IVA, sono eseguiti dalla controllante per tutte le società del gruppo che abbiano optato per il regime. La procedura è la seguente (C.M. n. 52/91 § 5):
– è calcolato il dato “previsionale” di gruppo, riassumendo algebricamente le risultanze (sia a debito sia a credito) di tutte le società del “gruppo”;
– è confrontato il dato “previsionale” così ottenuto con quello “storico”, desumibile dal registro delle liquidazioni di gruppo;
– è determinata l’entità dell’acconto ed è effettuato il relativo versamento, se dovuto.
Con riguardo al versamento dell’acconto, si evidenzia che, qualora non siano intervenute modifiche nella composizione del “gruppo” rispetto all’anno precedente, l’importo dovuto deve essere versato dalla società controllante in forma cumulativa per sé e per conto del “gruppo”.
Al contrario, le società che hanno cessato di far parte del “gruppo” sono tenute a determinare l’acconto in base ai propri dati, che, conseguentemente, non saranno considerati nella liquidazione determinata dalla società controllante.
FONTE: Eutekne Info
Luca BILANCINI e Emanuele GRECO