Attraverso gli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati dall’Organismo italiano di contabilità lo scorso dicembre, lo standard setter ha anche chiarito le modalità di contabilizzazione, nel bilancio della società acquirente, dei contratti che prevedono l’acquisto di un bene e il diritto di rivendere lo stesso bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato.
L’intervento deriva da una specifica richiesta di chiarimento, con cui è stato domandato all’OIC se risulta possibile applicare, in via simmetrica, la disciplina prevista dal documento OIC 34 per le vendite con opzione di riacquisto, che, in linea con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, prevede la rilevazione dei ricavi solo quando la società è ragionevolmente certa che il bene venduto non sia restituito o riacquistato dal venditore.
Nel dettaglio, il citato principio contabile stabilisce che, nel caso di vendite con opzione di riacquisto in capo al venditore (opzione call) e nel caso di vendite in cui il cliente può obbligare il venditore a riacquistare il bene oggetto della vendita (vendite con opzione put in capo al cliente), il venditore deve valutare, rispettivamente, la probabilità di esercitare l’opzione di riacquisto o la probabilità che il cliente eserciti l’opzione put.
Se il venditore è ragionevolmente certo di non esercitare l’opzione oppure che il cliente non eserciterà l’opzione, l’operazione è contabilizzata come un’operazione di vendita. Altrimenti, l’operazione è contabilizzata come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto.
Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” con riferimento agli emendamenti rilasciati nel mese di dicembre precisano che la rilevazione in bilancio delle rimanenze, delle immobilizzazioni materiali e dei beni immateriali solo se si è ragionevolmente certi che il bene acquistato non venga rivenduto al venditore appare coerente con le disposizioni dei principi contabili nazionali.
Infatti:
– i documenti OIC 13 e OIC 16 prevedono il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici per la rilevazione iniziale delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali;
– il documento OIC 24 prevede, tra i criteri per la rilevazione in bilancio dei beni immateriali, che la società acquisisca il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e possa limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici.
Lo standard setter ha, quindi, emendato i documenti OIC 13 (§ 19A), OIC 16 (§ 34A) e OIC 24 (§ 53A), specificando, che, nel caso di acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore, l’acquirente deve valutare la probabilità che l’opzione di rivendita sarà esercitata.
Se l’acquirente è ragionevolmente certo che tale opzione non sarà esercitata, l’operazione è contabilizzata come un’operazione di acquisto.
Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” hanno precisato che, in sostanza, in tale caso, il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali).
Tale trattamento vale, peraltro, sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore.
In caso contrario, il bene acquistato rimane iscritto nel bilancio del venditore.
In particolare, se non vi è la ragionevole certezza che l’opzione non sarà esercitata oppure vi è l’obbligo di rivendita, l’operazione è contabilizzata come segue (documento OIC 13, § 19B; documento OIC 16, § 34A; documento OIC 24, § 53A):
– se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita, l’operazione ha natura finanziaria e, quindi, l’acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza;
– se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l’acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l’importo pagato ed il prezzo di rivendita. Il risconto è rilasciato per competenza a Conto economico.
Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” spiegano che tale approccio, oltre ad essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici previsto dal documento OIC 34, evita che uno stesso bene sia iscritto tra le attività di due società distinte.
Avuto riguardo alla decorrenza, si ricorda che le modifiche si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva.
Tuttavia, è possibile applicare gli emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Con riguardo alla prima applicazione, è stabilito che gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi del documento OIC 29. È inoltre consentita l’applicazione prospettica.
Fonte: Eutekne Info
Silvia Latorraca