Senza aver subito modifiche nell’iter di approvazione parlamentare, l’art. 9 comma 1 lett. c) della legge delega di riforma del sistema fiscale (L. 111/2023) interviene sulle modalità di determinazione del reddito d’impresa.
In particolare, i decreti delegati dovranno semplificare e razionalizzare i relativi criteri di calcolo al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di:
– inerenza;
– neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale;
– divieto di abuso del diritto.
Tale obiettivo andrà perseguito, nel contempo, attraverso:
– la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;
– il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del Conto economico.
Per attuare tale rafforzamento, si dovrà (art. 9 comma 1 lett. d) della L. 111/2023):
– semplificare e razionalizzare la disciplina in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;
– rivedere la disciplina del DLgs. n. 38/2005, prevedendo, per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi.
In pratica, nel rispetto dei citati principi, si intende implementare il principio di derivazione rafforzata e limitare la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica, così da evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico-fiscale.
In particolare, andranno limitate le variazioni fiscali concernenti:
– gli ammortamenti;
– le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale;
– le differenze su cambi per i debiti e i crediti in valuta;
– gli interessi di mora (attualmente imponibili e deducibili per cassa).
Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa al Ddl. delega, altre fattispecie potranno essere stabilite dal legislatore delegato.
Resta ferma la possibilità, per alcuni casi, di applicare il suddetto allineamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati.
Strettamente collegata alla disposizione testé illustrata è poi la prevista razionalizzazione e semplificazione (a opera dell’art. 6 comma 1 lett. c) dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di:
– prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile;
– limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.
Relativamente al primo punto, in sede di emersione dei disallineamenti per effetto di operazioni straordinarie o variazioni dell’assetto contabile, possono attualmente essere applicati diversi regimi di riallineamento, che hanno l’obiettivo di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico-fiscale, ma hanno caratteristiche (es. aliquota dell’imposta sostitutiva) ed effetti differenti. Si pensi, ad esempio, ai regimi di riallineamento di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR (c.d. affrancamento “ordinario”) e all’art. 15 commi 10-12 del DL n. 185/2008 (c.d. affrancamento “derogatorio”).
La Relazione illustrativa ha, poi, evidenziato che l’art. 7-bis del DLgs. n. 38/2005, nel disciplinare il passaggio dai principi IAS/IFRS ai principi contabili OIC (Last Time Adoption o LTA), non prevede un regime di riallineamento analogo a quello previsto in caso di passaggio inverso.
Inoltre, il sistema vigente consente l’opzione per il riallineamento “a saldo globale” (cioè sulla totalità delle divergenze positive e negative emergenti in sede di FTA, con possibilità di attribuire rilevanza fiscale al saldo negativo per quote costanti in cinque periodi d’imposta) in occasione di variazioni nei principi contabili solo a quei soggetti che, in sede di FTA, hanno già eliminato la totalità delle differenze positive e negative esercitando la medesima opzione. Tale circostanza appare penalizzante per le imprese che, nel passaggio ai nuovi principi, presentano un saldo negativo e non possono fruire della predetta tipologia di riallineamento.
Quanto alla limitazione di possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti, la Relazione illustrativa ha evidenziato che, a tal fine, potranno essere esclusi o limitati i casi nei quali alle imprese è consentita la scelta dei beni per i quali effettuare l’affrancamento.
Fonte: Eutekne INFO
Luca FORNERO