Una modifica nel Ddl. di conversione del DL Sostegni-bis prevede l’emanazione di un provvedimento delle Entrate per il credito d’imposta

L’approvazione alla Camera del Ddl. di conversione del DL 73/2021 ha subito ieri un rallentamento: una nota della Ragioneria generale dello Stato ha reso necessario il ritorno del testo in Commissione Bilancio per recepirne i rilievi. L’Aula dovrebbe ricevere il testo definitivo, su cui è probabile che il Governo apponga la questione di fiducia, già questa mattina.

Nell’ambito dell’iter di conversione, nel Ddl. sono confluite anche le disposizioni del DL 99/2021, tra cui i crediti d’imposta previsti per i pagamenti elettronici.

Il comma 1-ter dell’art. 22 del DL 124/2019, introdotto dal DL 99/2021, ha previsto un incremento dal 30% al 100% per le commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015), ovvero strumenti di pagamento evoluto (di cui al comma 5-bis del medesimo DLgs. 127/2015).

Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Tali disposizioni sarebbero riproposte nell’articolo 11-bis commi 10 e 11 del testo all’esame della Camera per la conversione in legge del DL “Sostegni-bis”, il quale contiene però alcune precisazioni in merito agli strumenti agevolati rispetto alla versione dell’art. 1 commi 10 e 11 del DL 99/2021.

Sarebbe infatti precisato che il credito d’imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, nonché l’ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici spetterebbe per gli strumenti “nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto”.

Occorrerà quindi attendere lo specifico provvedimento per definire quali siano gli strumenti effettivamente oggetto dell’agevolazione.

Confermate le misure dei crediti d’imposta

Viene inoltre confermato il credito d’imposta ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In tal caso, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I nuovi crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente al sostenimento della spesa.
Tali crediti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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