Un argomento scarsamente approfondito dalla prassi e dalla dottrina riguarda la permanenza o meno, dal punto di vista fiscale, del diritto di abitazione del coniuge superstite in caso di locazione dell’immobile e la conseguente attribuzione del reddito percepito.
Ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., in caso di decesso di un coniuge, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare nonché l’uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto oppure comuni. Il diritto è attribuito al coniuge oltre la sua quota di legittima, sottraendo il valore di tale diritto dalla massa ereditaria, ed è acquisito a prescindere da una disposizione testamentaria che lo attribuisca.
Il diritto di abitazione spetta anche alla parte superstite dell’unione civile, per via dell’espresso richiamo alla disciplina del codice civile operato dal comma 21 dell’art. 1 della L. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”).
Invece, per i conviventi di fatto, l’art. 1 comma 42 della L. 76/2016 prevede un diritto di abitazione meramente “temporaneo”, disponendo che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite abbia diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni salva la presenza di figli minori o disabili del convivente superstite.
Il diritto cessa con la morte del coniuge. Tuttavia, può capitare che il coniuge titolare del diritto di abitazione si trasferisca in un altro immobile, oppure in una casa di riposo, e, di comune accordo, tutti gli eredi decidano, allora, di affittare l’alloggio gravato da tale diritto.
Il dubbio che ci si pone in questi casi riguarda il soggetto obbligato a dichiarare il reddito e quindi: il solo titolare del diritto di abitazione oppure, pro quota, tutti i proprietari.
Infatti, l’art. 26 del TUIR stabilisce espressamente che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale e, in caso di contitolarità o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
A tale dubbio ha risposto l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – con la risposta a interpello n. 901-886/2021.
Nello specifico il contribuente, a seguito del decesso di un genitore, aveva ricevuto in eredità una quota dell’appartamento adibito a residenza familiare dei genitori e quindi gravato ex lege dal diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c. Tuttavia, poiché il coniuge superstite si era trasferito in un altro immobile, gli eredi avevano deciso di locare tale bene, sollevando il dubbio della corretta imputazione del reddito.
Secondo il contribuente, il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., non avendo natura pubblicistica e attenendo a diritti patrimoniali disponibili, può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra i comproprietari e il titolare del diritto di abitazione (Cass. 31 luglio 1989 n. 3565 e 2 marzo 2006 n. 4599) per cui il genitore, con il trasferimento della propria residenza, aveva tacitamente rinunciato al proprio diritto di abitazione spettante.
Inoltre, sempre secondo il contribuente, il diritto di abitazione garantisce la sola possibilità di utilizzare l’abitazione per i bisogni propri e quelli della propria famiglia non conferendo invece alcun diritto ai frutti o a eventuali proventi derivanti dal bene stesso.
L’Agenzia condivide tale pensiero e afferma che, a prescindere da “qualsivoglia valutazione civilistica in merito alla fattispecie”, il diritto di abitazione si sostanzia esclusivamente attraverso il suo esercizio per cui, dal punto di vista fiscale, nel momento in cui, nonostante la sua sussistenza teorica, il titolare del diritto rinunzi in modo tacito all’utilizzo del bene, permettendo al proprietario di fruire in modo pieno dell’immobile, solo quest’ultimo dovrà sopportare l’onere tributario generato dai redditi ritratti dal bene stesso.
Il diritto di abitazione si sostanzia esclusivamente con il suo esercizio
Pertanto l’Agenzia conclude affermando che, nel caso di locazione di un bene gravato da diritto di abitazione ex art. 540 c.c., il reddito fondiario deve essere imputato proporzionalmente ai proprietari dell’immobile in quanto il titolare del diritto di abitazione non esercita in concreto il proprio diritto.
Proseguendo nel ragionamento formulato nella risposta, il contratto andrà quindi sottoscritto e registrato a nome di tutti i comproprietari i quali, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, potranno esercitare o meno, per la propria quota di comproprietà, l’opzione per la cedolare secca.
Fonte: Eutekne INFO
Stefano SPINA