Tra le contestazioni più frequenti dell’Amministrazione finanziaria, in merito al diritto alla detrazione dell’IVA, vi sono quelle riferite alla mancanza del requisito di inerenza della spesa sostenuta rispetto all’attività esercitata (o che s’intende esercitare).
In linea generale, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, ai fini della detrazione IVA, spetta al soggetto passivo fornire prova dell’inerenza dell’acquisto effettuato ossia “dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza” (cfr. Cass. nn. 33854/2022, 10881/2022 e 18904/2018).
Tale condizione dovrebbe comunque essere rivista e coordinata con il nuovo art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 130/2022, secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”.
È principio consolidato il fatto che l’inerenza del costo non può essere esclusa in base a un mero giudizio di congruità della spesa, a meno che l’Amministrazione finanziaria “ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed l’attività d’impresa” (tra le altre, Cass. nn. 35457/2023 e 18904/2018).
Salvo il caso della macroscopica sproporzione, non ha rilievo la mera incongruenza del costo del servizio ricevuto, in quanto la circostanza che un’operazione sia compiuta “ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante” (cfr. Cass. n. 2240/2018; norma di comportamento AIDC n. 205/2019).
Il principio è ancora più netto nella giurisprudenza comunitaria, secondo cui le Amministrazioni finanziarie non devono considerare l’entità del corrispettivo pattuito ma tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. La sussistenza di un tale nesso deve essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione considerata (cfr. Corte di Giustizia Ue 14 settembre 2017, causa C-132/16 e 22 ottobre 2015, causa C-126/14).
Il recupero dell’imposta può prodursi solo se “l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA” (Cass. nn. 16914/2024 e 16010/2019), sempreché l’Amministrazione finanziaria ne fornisca dimostrazione.
Per quanto concerne, invece, la prova che il soggetto passivo deve fornire al fine di rispondere alle contestazioni in tema di inerenza, non vi sono indicazioni specifiche.
In coerenza con i principi giurisprudenziali, la “condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle” dal soggetto passivo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 16/2020).
Ciò che rileva è la circostanza che gli acquisti di beni e servizi, effettuati dal soggetto passivo, presentino un nesso “diretto ed immediato” con specifiche operazioni “a valle” che conferiscono un diritto a detrazione ovvero che essi facciano parte delle “spese generali” del soggetto passivo che le ha sostenute e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei prodotti e dei servizi che esso fornisce (Corte di Giustizia Ue 3 luglio 2019, causa C-316/18 e 22 ottobre 2015, causa C-126/14; norma di comportamento AIDC n. 220/2023).
In una recente pronuncia è stata, di fatto, disconosciuta la detrazione dell’IVA, per mancanza del requisito di inerenza, nel caso di prestazioni di servizi di consulenza ricevute da una società appartenente allo stesso gruppo del soggetto passivo committente.
La Suprema Corte ha evidenziato che, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi, la società non aveva “documentato detti costi in modo sufficiente da poterne apprezzare la diretta connessione con l’attività d’impresa” (Cass. n. 5983/2023). In tale sede, sono stati ritenuti legittimi i rilievi dell’Ufficio basati sulla “genericità del contratto di consulenza infra gruppo che non consente la quantificazione dei costi mancando qualsiasi documentazione a supporto e rendendo estremamente aleatorio il sostenimento di tali costi se non in funzione di politiche di bilancio”.
In un’altra interessante pronuncia è stato evidenziato che il requisito di inerenza non può essere considerato a livello di gruppo. Infatti, nel caso di specie, non è stata ritenuta legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui i servizi ricevuti da una società controllata si sarebbero tradotti in “utilità anche solo indiretta per la controllante, in quanto dall’attività svolta dalla controllante consegue un incremento del fatturato della controllata” (Cass. n. 964/2023).
Secondo la Corte, invece, ai fini della detrazione IVA, è necessario che il “beneficio” delle prestazioni ricevute si riverberi direttamente nella sfera imprenditoriale della società controllante (ovvero, se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, che sia funzionale alla successiva iniziativa economica da questa programmata).
FONTE: Eutekne Info
Emanuele GRECO