La proroga dei versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023 dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,4%, anticipata dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze 14 giugno 2023 n. 98 e che sarà stabilita con una prossima disposizione normativa, deve ritenersi applicabile anche ad artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni dell’INPS, analogamente a quanto previsto in relazione alle proroghe disposte negli scorsi anni.
Con riferimento alla proroga disposta nel 2021 dall’art. 9-ter del DL 73/2021, infatti, l’INPS, con il messaggio del 27 luglio 2021 n. 2731, aveva precisato che rientravano nella proroga anche i versamenti dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo e di acconto dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e alla Gestione speciale degli artigiani, nonché dai professionisti della Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi.
Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, infatti, i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai suddetti soggetti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi: pertanto, deve ritenersi che artigiani, commercianti e professionisti che rispettano le condizioni previste dal comunicato stampa n. 98/2023 possano beneficiare della proroga al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 dei contributi INPS.
Si ricorda che la proroga al 20 luglio 2023 si applica in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. contribuenti “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Analogamente alla citata proroga disposta nel 2021, deve ritenersi che la stessa si applichi ai soggetti che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze, pari a 5.164.569 euro.
Il differimento al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti soci di srl interessate dalla proroga in esame, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”, come era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 16 luglio 2007 n. 173 in relazione a una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Nessuna proroga per il versamento con lo 0,4%
Il comunicato stampa che ha annunciato la proroga al 20 luglio 2023 ha altresì stabilito che rimane ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica) per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Secondo quanto dovrebbe essere stabilito dalla norma di recepimento della proroga, tale maggiorazione dello 0,4% dovrebbe però essere riproporzionata al giorno, dal 21 luglio al 31 luglio, in cui è effettuato il versamento.
Qualora s’intenda optare per la rateizzazione degli importi dovuti a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il termine di versamento della prima rata deve anch’esso ritenersi differito, per i soggetti che beneficiano della proroga, al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invariato il termine:
– del giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita IVA;
– della fine di ciascun mese per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Circa le modalità di compilazione dei modelli REDDITI 2023 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti alla Gestione separata, l’INPS ha già dettato le relative indicazioni con la circ. n. 52 del 7 giugno 2023 (si veda “Per gli impatriati la base imponibile contributiva è la stessa individuata ai fini IRPEF” dell’8 giugno 2023).
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta GHIO, Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO