Regime OSS esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni B2C rilevanti in altri Stati membri
Diventano efficaci a partire da oggi, 1° luglio 2021, le novità IVA in materia di commercio elettronico, introdotte a livello unionale dalle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue e recepite nel nostro ordinamento dal DLgs. 83/2021.
Inizia perciò una nuova fase per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza e le prestazioni di servizi B2C transfrontaliere, che vede coinvolte nella riscossione dell’imposta anche le piattaforme elettroniche.
La riforma operata a livello unionale è finalizzata ad adattare le regole IVA ai cambiamenti del mercato interno, che hanno visto una crescita esplosiva del commercio elettronico. In particolare, le nuove disposizioni sono volte a garantire pari condizioni di concorrenza tra le imprese e a ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese stesse.
In quest’ottica, il legislatore ha previsto:
– l’abolizione delle soglie nazionali per la determinazione della territorialità IVA sulle vendite a distanza, sostituite da una soglia unica complessiva di 10.000 euro;
– l’estensione del meccanismo dello sportello unico (ora denominato OSS) alle vendite a distanza e alla generalità delle prestazioni di servizi B2C rilevanti in altri Stati membri.
Per effetto di tali novità, il soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni non è più tenuto a verificare il superamento delle soglie fissate dai singoli Stati membri di destinazione per determinare la territorialità IVA delle operazioni, ma deve tenere conto dell’unica soglia complessiva di 10.000 euro annui.
Tuttavia, se da un lato ciò rende più agevole la verifica della territorialità IVA delle vendite a distanza, dall’altro rende più frequenti le ipotesi di tassazione delle vendite “a destino”. Pertanto, parallelamente all’introduzione della soglia unica, il legislatore unionale ha esteso il meccanismo dello sportello unico anche alle vendite a distanza intra-Ue, per evitare che i soggetti passivi che effettuano tali operazioni debbano identificarsi ai fini dell’imposta in ciascuno Stato membro di destinazione.
Un regime speciale analogo, sempre di natura opzionale, denominato Import One Stop Shop, è stato istituito per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza nell’Ue di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Per i soggetti che si avvalgono dell’IOSS, l’importazione di detti beni è esente da IVA (nonostante sia stata abolita la franchigia IVA per le importazioni di beni fino a 22 euro). L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo di acquisto e viene poi dichiarata e versata nello Stato membro di identificazione, che la riversa agli Stati membri di “consumo”.
Possono avvalersi dei nuovi regimi anche le piattaforme digitali. Per effetto delle novità in commento, infatti, le piattaforme sono coinvolte nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza. In particolare, è stabilito che laddove esse facilitino vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro o talune vendite di beni a privati nell’Ue da parte di soggetti non stabiliti nell’Unione, opera una finzione giuridica per cui si considera che esse abbiano ricevuto e ceduto i beni oggetto delle vendite facilitate.
La soglia non si applica alle prestazioni diverse dai servizi TTE
Le novità del pacchetto IVA e-commerce, però, non riguardano soltanto le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi. È infatti previsto che il nuovo regime OSS, a differenza del precedente MOSS, si applichi non più soltanto alle prestazioni TTE verso privati, ma alla generalità delle prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Stati membri diversi da quello del prestatore. La semplificazione dovrebbe applicarsi, perciò, ai servizi B2C soggetti alle regole di territorialità di cui agli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-octies del DPR 633/72, ove rilevanti nello Stato membro del committente.
Si sottolinea che le nuove disposizioni non mutano la territorialità IVA dei servizi, ma introducono una nuova modalità, opzionale e semplificata, per l’assolvimento dell’imposta, secondo la quale il soggetto passivo può dichiarare e versare l’imposta relativa a tali operazioni nel solo Stato di identificazione, pur secondo le aliquote applicabili negli Stati di “consumo”.
Si pensi, dunque, a un soggetto passivo stabilito in Italia che fornisce servizi di alloggio a privati presso immobili situati in altro Stato membro. La prestazione è rilevante in tale ultimo Stato ai sensi dell’art. 7-quater lett. a) del DPR 633/72, in quanto luogo di ubicazione dell’immobile (indipendentemente dal superamento della soglia di 10.000 euro, che per i servizi diversi da quelli TTE non si applica). Tuttavia, per effetto delle nuove regole IVA, se il soggetto passivo è identificato ai fini dell’OSS, potrà dichiarare e versare l’imposta in Italia in base all’aliquota applicabile nello Stato di “consumo”, senza necessità di identificarsi in tale Stato membro.
Fonte: Eutekne info
Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA