Entro lunedì 22 agosto 2022 è necessario effettuare i pagamenti relativi al saldo 2021 e al primo acconto 2022 derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, con la maggiorazione dello 0,4%.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, infatti, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES “solari”, possono versare gli importi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, a titolo di saldo e di primo acconto, entro il 30° giorno successivo al termine del 30 giugno, vale a dire entro il 30 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Nel 2022 occorrono però particolari convergenze di calendario per le quali tale scadenza slitta a lunedì 22 agosto. Il 30 luglio 2022, infatti, cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 1° agosto 2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, cadendo anch’esso di sabato, comporta un ultimo slittamento a lunedì 22 agosto.
Da questa particolare situazione consegue che, per i soggetti titolari di partiva IVA che optano per la rateizzazione dei versamenti di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, il termine per il versamento della prima rata scada il 22 agosto 2022 senza applicazione dei relativi interessi. Per quanto riguarda il versamento della seconda rata, secondo l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate:
– il 22 agosto 2022 scade anche il versamento della seconda rata, in considerazione del differimento disposto per il periodo feriale rispetto alla scadenza ordinaria del 16 agosto 2022;
– stante l’identità del termine di versamento del 22 agosto 2022, sulla seconda rata non sono dovuti interessi ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97.
Tale situazione del 2022 è analoga a quella del 2018: al riguardo, si ricorda che, per evitare il versamento di due rate al 20 agosto 2018, si era reso necessario emanare un apposito provvedimento (il DPCM 10 agosto 2018), che aveva concesso la possibilità di suddividere i versamenti (con la maggiorazione dello 0,4%) in 4 rate, da agosto a novembre.
Dal punto di vista oggettivo, i versamenti riguardano:
– l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
– le addizionali IRPEF e IRES e le relative maggiorazioni;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– l’addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica” o “pornotax”;
– determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 o il regime fiscale forfetario ex L. 190/2014);
– le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni;
– l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
– le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
– l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
– l’IVA dovuta per l’adeguamento agli ISA;
– i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti (in relazione al reddito eccedente il minimale) e professionisti iscritti alla Gestione separata;
– i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG);
– il diritto annuale alle Camere di Commercio.
Con riferimento a quest’ultimo, si ricorda che l’art. 8 comma 2 del DM 359/2001 prevede che l’importo dovuto dai contribuenti sia versato, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del DLgs. 241/97, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte. A differenza degli altri importi, pertanto, tale versamento non può essere rateizzato.
Saldo IVA entro lo stesso termine con doppia maggiorazione
Anche il saldo IVA relativo al 2021, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, può essere versato entro il termine previsto dall’art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. I soggetti passivi IVA possono effettuare il versamento anche entro i 30 giorni successivi al termine del 30 giugno, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Coloro che versano il saldo IVA per il 2021 entro il 22 agosto 2022, pertanto, applicano:
– la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022 (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
– l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente (maggiorazione totale pari a 2,0064%).
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO