La bozza del DL Sostegni dispone la proroga per l’Agenzia delle Entrate, ma lascia invariati i termini a carico di INPS e Agente della Riscossione

L’art. 15 comma 1 del DLgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 1° settembre 2021 (art. 5 del DL 23/2020), pone alcuni obblighi di segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’Agente della Riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati), per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, e per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione. In particolare, tali enti devono avvisare l’imprenditore – all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al recapito risultante dall’Anagrafe tributaria – quando accertano che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al successivo comma 2.

In tale sede, avvertono, inoltre, il contribuente che provvederanno alla segnalazione anche all’Organismo di composizione della crisi (art. 16 del DLgs. 14/2019) se il debitore non avrà assunto, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, uno dei seguenti accorgimenti:
– estinzione, o regolarizzazione per intero, del proprio debito con le modalità previste dalla legge, ovvero regolarità con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento rateale del debito previsto dall’art. 3-bis del DLgs. 462/1997;
– presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 comma 1 del DLgs. 14/2019);
– deposito della domanda per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.

Nel caso specifico dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 15 del CCII (come riformulata dal DLgs. 147/2020), l’esposizione debitoria è di importo rilevante quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010), è superiore a specifici importi (100.000 euro, 500.000 euro oppure 1.000.000 di euro) variabili a seconda del volume d’affari dell’anno precedente (non superiore a 1.000.000 di euro oppure 10.000.000 di euro, o sopra quest’ultima soglia).
Il relativo avviso al debitore deve essere inviato contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72, e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 di tale disposizione.

L’art. 15 del DLgs. 14/2019, come anticipato, sarà formalmente in vigore dal 1° settembre 2021, ma il comma 7 della disposizione stabilisce che per l’Agenzia delle Entrate l’obbligo di segnalazione al debitore di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA “relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale termine viene, ora, ulteriormente prorogato di 12 mesi dal comma 14 dell’art. 6 della bozza del DL “Sostegni”, che recepisce la proposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9 (“Rinvio segnalazioni crisi d’impresa”), sostituendo le parole “dell’anno d’imposta successivo” con “del secondo anno d’imposta successivo”: conseguentemente, le prime comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, rilevanti ai fini dell’allerta, sarebbero quelle del primo trimestre 2023.

La prospetta novità suscita alcune perplessità, per una serie di motivi: in primo luogo, l’oggettiva necessità – vista l’attuale situazione emergenziale – di operare un ulteriore generale differimento dell’entrata in vigore degli strumenti di allerta, per i medesimi motivi che avevano ispirato la proroga delineata dall’art. 5 del DL 23/2020. A ciò si aggiunga che l’allerta IVA già beneficia di un evidente differimento rispetto agli altri creditori pubblici qualificati, obbligati alle segnalazioni già dal 1° settembre 2021: la decorrenza del dovere di avviso dell’Agenzia delle Entrate non è, infatti, attualmente particolarmente ristretta, visto che si basa sui dati risultanti dalle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2022 e presenta un termine di tempestività particolarmente ampio, individuato dal comma 1 dell’art. 54-bis del DPR 633/72 (“entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo”).

Si consideri, infine, che le ragioni addotte a supporto di tale novità – “evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno” – non sembrano idonee a conseguire completamente il risultato prospettato, in quanto rimarrebbero invariati i termini per le segnalazioni dell’INPS (originariamente stimate come prevalenti) e dell’Agente della Riscossione, che dovrebbero iniziare ad attivarsi già dal 1° settembre 2021.

Al contrario, sarebbe, invece, auspicabile un generale differimento dell’entrata in vigore degli strumenti di allerta, non sussistendo ancora i necessari presupposti per una “sana” e adeguata applicazione degli stessi.

Fonte: Eutekne info

Michele BANA

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