Altri tre mesi per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% per i lavori, già avviati nel 2022, effettuati nelle c.d. “villette”.
La proroga è contenuta nel decreto contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici (c.d. decreto “Omnibus”), che il Consiglio dei ministri ha approvato il 7 agosto 2023 e che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico, è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.
Il termine in questione è stato oggetto di molteplici rinvii, l’ultimo dei quali era stato previsto dall’art. 01 del DL n. 11/2023, che aveva differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 la data entro la quale potevano essere sostenute le spese agevolate (si veda “Convertito in legge il decreto cessioni” del 6 aprile 2023).
In seguito alla proroga contenuta nel DL “Omnibus”, quindi, il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”.
Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In applicazione dei chiarimenti forniti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 6 ottobre 2022 n. 33), quindi, con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus del 110% spetta:
– sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;
– anche sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 (post DL “Omnibus”) relativamente a interventi avviati anche dopo il 30 giugno 2022 (oltre a quelli avviati prima), purché completati almeno per il 30% alla data del 30 settembre 2022.
Termini allineati per le villette
Con quest’ultima proroga al 31 dicembre 2023, peraltro, il termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020 viene allineato a quello già previsto dall’’art. 1 comma 10 del DL 61/2023 (c.d. decreto “Alluvioni”) per gli interventi effettuati nelle c.d. “villette” delle persone fisiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, che al 30 settembre 2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell’intervento complessivo (si veda “Confermato il superbonus al 110% sulle «villette» nei territori alluvionati sino a fine anno” del 1° agosto 2023).
Fonte: Eutekne INFO
Enrico ZANETTI e Arianna ZENI