L’art. 1 commi 16-17 del Ddl. di bilancio 2024, approvato dal Senato e domani atteso in Aula alla Camera, oltre a introdurre una nuova soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024, fissata a 1.000 euro per tutti ed elevata a 2.000 euro solo per i dipendenti con figli a carico (si veda “Per il 2024 soglia base dei fringe benefit a 1.000 euro” del 25 ottobre 2023), estende, per la prima volta, tale soglia alle spese per gli affitti e gli interessi sui mutui per la prima casa.

Viene infatti ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.
In particolare, viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:
-“delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
-“delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.

In relazione alle utenze domestiche, considerata l’analoga formulazione letterale della norma rispetto a quella prevista per il 2022 (art. 12 del DL 115/2022) e per il 2023 (art. 40 del DL 48/2023), valgono, per quanto compatibili, gli specifici chiarimenti formulati al riguardo nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022.
Sulla base della norma e della citata circolare dell’Agenzia delle Entrate, le sole utenze agevolate devono ritenersi quelle di acqualuce e gas.
Rilevano anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini, per la quota rimasta a carico del singolo condomino (circ. n. 35/2022, § 2.1).

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione le utenze per uso domestico per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

La nuova disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio 2024, analogamente alla norma prevista per il 2022 e per il 2023, non dispone nulla in ordine agli oneri documentali gravanti sul datore di lavoro e/o sul dipendente in relazione alle utenze domestiche. Si ritengono tuttavia valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 35/2022 (§ 2.1), per cui il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (es. numero e intestatario fattura, tipologia di utenza, importo pagato e modalità di pagamento).

Da chiarire il riferimento alla “prima casa”

Quanto alla nuova possibilità di includere nella soglia dei fringe benefit il rimborso o l’erogazione delle spese per l’affitto prima casa o degli interessi sul mutuo prima casa, in attesa dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate su tale nuova estensione, nell’ambito del Dossier Servizio studi Senato e Camera, in merito al riferimento alla “prima casa”, è stata rilevata l’opportunità di specificare se si intenda fare riferimento alla nozione fiscale di abitazione principale.
Inoltre, con riguardo alle spese per il contratto di locazione, è stato rilevato che potrebbe essere utile specificare se siano comprese, oltre all’importo del canone, anche eventuali spese relative alle imposte di registro e di bollo.

Tale disposizione va inoltre coordinata con il nuovo art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR, come modificato dal DL 145/2023 convertito, in base al quale in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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