Le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), dal DLgs. 136/2024 (“correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre, estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.
La disposizione non crea particolari differenziazioni rispetto alla situazione previgente nelle società che abbiano nominato un organo di controllo, attribuendogli anche la funzione di revisione, mentre, nel caso in cui la società abbiano nominato distintamente un organo di controllo e un revisore, entrambi potranno (o meglio, dovranno al verificarsi dei relativi presupposti) effettuare la segnalazione. In base al modificato art. 25-octies, sindaci e revisori “nell’esercizio delle rispettive funzioni”, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 (accesso alla composizione negoziata). Tali presupposti sono “solo” lo stato di crisi o di insolvenza poiché, come si legge nella relazione di accompagnamento, “oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”.
Ora, se per il sindaco la situazione di crisi o di insolvenza è ravvisabile oltre che nei controlli trimestrali nella sua partecipazione ai CdA e negli (eventuali) comitati esecutivi, è da chiedersi cosa cambi per il revisore, che, fino a oggi, in merito alla crisi è chiamato a valutare, in conformità al principio di revisione (ISA Italia) 570, l’appropriato utilizzo, da parte degli amministratori, del presupposto della continuità aziendale nelle valutazioni di bilancio. Le disposizioni, di contro, anche ai fini di escludere specifiche responsabilità, considerano le segnalazioni tempestive se intervenute “nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione”.
Per il revisore, quindi, nascono obblighi e responsabilità che dovranno essere regolamentate per evitare pericolose incertezze interpretative. L’indagine verte sull’ambito di applicazione dell’art. 25-octies, laddove si prevede che organo di controllo e revisore effettuino la segnalazione “nell’esercizio delle rispettive funzioni”. Una prima considerazione è che il mero revisore, anche qualora adempia alla segnalazione, nulla potrebbe fare di fronte all’inerzia degli amministratori, non avendo i poteri dell’organo di controllo. Il revisore, infatti, non è in grado di “chiudere il cerchio” (Relazione Uff. del Massimario Corte di Cassazione n. 87/2022).
L’art. 14 del DLgs. 39/2010 stabilisce che il revisore: esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e illustra i risultati della revisione legale; verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Ci si trova di fronte a controlli svolti ex post rispetto ai fatti di gestione indagati. La revisione va svolta in conformità non solo al DLgs. 39/2010, ma anche ai principi di revisione ex art. 11 del DLgs. 39/2010 (ISA Italia; SA Italia).
Il revisore ha, quindi, modo di occuparsi del tema della continuità, quale presupposto per la redazione del bilancio, nell’ambito dell’applicazione del principio di revisione (ISA Italia) 570, il quale prevede che egli abbia la responsabilità di: “a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”, nonché di formulare la relazione di revisione. Il principio appare ancorato al bilancio d’esercizio per cui il revisore, in termini di conoscibilità di eventuali segnali di allarme di crisi o di perdita della continuità aziendale, potrebbe non essere così tempestivo come l’organo di controllo.
Nel § 11 dell’(ISA Italia) 570 si afferma che “Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”. Si potrebbe ipotizzare che se il revisore, nell’ambito delle verifiche periodiche, di cui all’art. 14 del DLgs. 39/2010 e al principio di revisione (SA Italia) 250B, o di altre procedure di revisione (anche in fase di pianificazione), dovesse rilevare circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità (ad es., per i debiti scaduti per importi rilevanti per imposte, tributi e contributi o altri eventi sfavorevoli), dovrebbe chiedere alla direzione aziendale una valutazione al riguardo, supportata da adeguati flussi informativi (es. piani previsionali, ecc.) e, all’esito, considerare di inviare la segnalazione motivata. Nei casi in cui è presente l’organo di controllo, è auspicabile uno scambio tempestivo di informazioni con il revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.
FONTE: Eutekne Info
Ermando BOZZA e Luciano DE ANGELIS