La disposizione contenuta nell’art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020 riferita alle minusvalenze relative ai marchi e all’avviamento continua a presentare alcuni profili problematici, anche alla luce delle istruzioni ai modelli di dichiarazione REDDITI 2022.

Come si ricorderà, infatti, essa è finalizzata a prevedere che, in presenza di operazioni realizzative (in primis, la cessione a titolo oneroso), il periodo cinquantennale di deduzione degli ammortamenti sia “traslato” su tali componenti negative, per cui:
– la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come rideterminato in virtù del medesimo art. 110 comma 8-ter;
– per il soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la disposizione (che interessa, beninteso, il solo caso in cui l’impresa rimanga “inerte” e accetti l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale) è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto perde la disponibilità del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all’attività immateriale.

Ciò posto, alcuni dubbi sorgono dalla lettura delle istruzioni al quadro RF dei modelli REDDITI 2022, e in particolare dalla variazione in diminuzione da inserire nel rigo RF55 con il codice “89”, in cui occorre indicare la quota costante delle minusvalenze deducibili ai sensi del predetto art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020.

Considerando ad esempio un marchio che, alla fine del 2020, aveva un valore netto di 100.000 euro e che è stato rivalutato a pagamento per ulteriori 10 milioni di euro, ove lo stesso sia stato ceduto nel 2021 al prezzo di 5.100.000 euro, dalle esemplificazioni della Relazione al Ddl. di bilancio 2022 emerge che la minusvalenza realizzata (5 milioni di euro complessivi) è deducibile per cinquantesimi sino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato con la rivalutazione. Il residuo fiscale riferito alla rivalutazione dovrebbe ammontare a 10 milioni di euro (importo pari alla rivalutazione medesima, ipotizzando che non siano stati stanziati ammortamenti per la frazione del 2021 anteriore alla cessione), per cui l’intera minusvalenza di 5 milioni si ripartirebbe, ai fini fiscali, per quote costanti di 100.000 euro dal 2021 al 2070.
La quota di 100.000 euro riferita al 2021 dovrebbe quindi essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF55, con il codice “89”.

Ciò posto, la prima (e probabilmente più semplice) questione da chiarire riguarda il rapporto tra bilancio e dichiarazione. Se, come nell’esempio sopra riportato, la minusvalenza è iscritta a Conto economico, a fronte della quota dedotta di 1/50 occorrerebbe riportare tra le variazioni in aumento (il rigo dovrebbe essere RF19) il 100% della minusvalenza realizzata.

Il problema di maggiore sostanza è però quello della relazione tra la norma in esame e quella, contenuta nell’art. 110 comma 5 del DL 104/2020, secondo cui, sino al 1° gennaio 2024, in caso di cessione dei beni rivalutati le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate assumendo quale costo fiscalmente riconosciuto quello ante rivalutazione: se quest’ultima disposizione prevalesse, infatti, su quella di cui al comma 8-ter, il costo riconosciuto del marchio ceduto sarebbe pari a 100.000 euro e la cessione darebbe luogo non a minusvalenze, ma a plusvalenze fiscali. Più in generale, non esisterebbe alcun residuo fiscale sino a concorrenza del quale le minusvalenze sono dedotte per cinquantesimi, ragione per cui non si vedrebbero, a un’analisi sommaria, situazioni nelle quali attivare la variazione in diminuzione sopra menzionata.

Restano i problemi di coordinamento normativo

Il tema, a quanto consta, non è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate; né è possibile trarre conclusioni certe dal disposto dell’art. 1 comma 623 della L. 234/2021, secondo cui le norme dell’art. 110 comma 8-ter in commento hanno effetto dal 2021 (la disposizione dovrebbe, infatti, essere legata all’esigenza di attivare sin da subito il processo di ammortamento per cinquantesimi).

Una delle ipotesi in campo potrebbe, quindi, essere quella per cui rimane in essere il principio generale per cui i maggiori valori dei beni non sono riconosciuti ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze per tre anni ma, limitatamente alle minusvalenze relative ai marchi e all’avviamento, esso verrebbe superato dalla disposizione sin qui commentata, per cui si passerebbe sin da subito alla deduzione delle minusvalenze per cinquantesimi.
Se così è, si tratterebbe di una soluzione a tutela dell’Erario (in caso contrario, infatti, per evitare di ricadere nella “stretta” del legislatore sarebbe sufficiente cedere a terzi il bene nel 2021 a un corrispettivo pari al residuo fiscale “ante rivalutazione”), pur se il mancato coordinamento normativo permane.

Fonte: Eutekne INFO

Gianluca ODETTO

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