Il riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA assolta per le migliorie su beni di proprietà di terzi è una questione non ancora risolta. Infatti, i giudici della Cassazione non sono concordi sulla possibilità di estendere a questa fattispecie il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite, in merito alla detrazione dell’IVA relativa a tali opere.

Sulla base di quanto sancito dalle Sezioni Unite nelle pronunce nn. 11533 e 11534 del 2018, spetta il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per i lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva.

Con riguardo all’ammissibilità del rimborso IVA per opere e migliorie su beni di terzi, invece, la Cassazione ha sinora espresso due orientamenti contrapposti:
– il primo riconosce questo diritto alle stesse condizioni previste per la detrazione IVA, ossia purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, ancorché quest’ultima sia meramente potenziale o prospettica (es. Cass. nn. 27813/2022, 36014/2021, 16971/2021, 215/2021 e 22708/2020);
– il secondo, al contrario, nega la sussistenza di tale diritto, in quanto l’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72 si riferisce all’acquisto di beni ammortizzabili e, dunque, le spese sostenute devono essere relative a beni di cui si dispone a titolo di proprietà o di un altro diritto reale di godimento (es. Cass. nn. 24518/2020, 23667/2020 e 10110/2020).

Tra gli altri aspetti, in questo secondo filone viene valorizzato il fatto che, per gli interventi eseguiti su beni di terzi, non sarebbe integrato il necessario presupposto dell’avvenuta “cessione del bene”, nel senso di cui all’art. 14 della direttiva 2006/112/Ce. Tale nozione richiede che vi sia l’acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo, e dei relativi rischi, elemento che – secondo la Corte – non si verifica, per esempio, nel caso del comodato.

Alla luce del contrasto giurisprudenziale che si è formato in seno alla Cassazione, con la recente ordinanza interlocutoria n. 14975/2023 gli atti processuali sono stati rimessi al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite (si veda “Rimborso IVA su beni di terzi alle Sezioni Unite” del 30 maggio 2023).

Come rilevato nell’ordinanza, infatti, i due diversi orientamenti si fondano sulla circostanza che:
– da un lato, si è fatto riferimento alla necessaria applicazione del principio di neutralità dell’IVA, in base al quale non è possibile differenziare il diritto alla detrazione dell’imposta e quello al rimborso della stessa, trattandosi di istituti strutturalmente identici;
– d’altro lato, si è sostenuta la diversità strutturale del diritto al rimborso dell’IVA, in quanto fattispecie di applicazione eccezionale nell’ambito della disciplina della tutela del soggetto passivo e, pertanto, forma suscettibile di previsioni normative più limitative circa le modalità di esercizio.

L’intervento dirimente delle Sezioni Unite appare necessario, anche perché una recente ordinanza della sezione tributaria (Cass. n. 21228/2023) ripropone l’orientamento più restrittivo, che sembrava essere stato ormai superato nelle pronunce degli ultimi anni.

Anche la prassi sul tema non è univoca

In merito alla spettanza del diritto al rimborso dell’IVA assolta per realizzare opere e migliorie su beni di terzi, anche la prassi amministrativa si è espressa in modo non del tutto univoco, seppure prevalga la posizione che nega tale diritto. In questo senso, si vedano i chiarimenti resi con riguardo:
– alle opere, realizzate su un bene immobile di terzi, inseparabili dai beni cui accedono, ossia prive di una loro autonoma funzionalità (ris. Agenzia delle Entrate n. 179/2005 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 861/2021);
– alle strutture realizzate nell’ambito di una concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale su area comunale (ris. Agenzia delle Entrate n. 372/2008);
– all’installazione di un impianto fotovoltaico su beni di terzi, qualora l’impianto non sia separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2013, § 4).

Il diritto al rimborso dell’IVA è stato riconosciuto, invece:
– qualora i costi sostenuti dal concessionario per la realizzazione di un complesso immobiliare siano funzionali all’acquisizione del diritto di concessione (nota Agenzia delle Entrate n. 34486/2010);
– per l’acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici installate su suolo pubblico, purché non siano integrate irreversibilmente al suolo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 497/2020).

Fonte: Eutekne INFO

Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

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