Spesso la pratica viene chiusa in fase di mediazione; tecnicamente non si tratta di mediazione ma di accoglimento del reclamo

Sullo scarto del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 per errori inerenti all’IBAN si è generato un contenzioso abbastanza rilevante, in diverse parti d’Italia.

La domanda, per il “primo” contributo a fondo perduto, andava presentata entro il 13 agosto 2020.
In molti casi, riconducibili sostanzialmente a errori in tema di IBAN (codice non riconosciuto dal sistema di pagamento benché esistente, cambiamento di numero derivante dalla soppressione di alcune filiali dell’istituto di credito, errore nell’indicazione del numero), il contribuente ha ricevuto una comunicazione di scarto.
In relazione a ciò, la risoluzione 12 ottobre 2020 n. 65 aveva specificato che, in determinate casistiche (ad esempio comunicazione di scarto giunta dopo il termine del 13 agosto 2020), sarebbe stato possibile ripresentare la domanda alla casella PEC della Direzione provinciale.
Nonostante ciò, vuoi per prudenza, vuoi perché non si rientrava esattamente nelle fattispecie indicate nella risoluzione, molti contribuenti sono stati di fatto costretti a ricorrere contro la comunicazione di scarto entro i sessanta giorni.

Si registra una generale apertura degli uffici sull’erogazione del contributo, non a caso diverse pratiche vengono chiuse in fase di mediazione (o conciliazione giudiziale laddove il valore della lite sia superiore a 50.000 euro).
Tecnicamente, non si tratta di mediazione ma di accoglimento del reclamo, nel senso che l’Ufficio accoglie le deduzioni del contribuente annullando lo scarto e facendo presente che le somme saranno erogate sull’IBAN indicato (si ipotizza entro il 30 aprile 2021, in quanto occorre attendere l’implementazione dell’applicativo informatico di gestione della lavorazione delle pratiche da parte dell’Agenzia che permetterà l’emissione del relativo titolo di pagamento).

Pur prendendo atto di questa lodevole apertura, il contribuente può dirsi soddisfatto solo quando vede l’accredito sul proprio conto corrente. Dunque, si potrebbe valutare di depositare ugualmente il ricorso e, se del caso, di chiedere un rinvio dell’udienza in attesa della materiale erogazione. Se l’erogazione avviene, il processo potrà essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, a spese compensate salvo il contribuente intenda chiedere la condanna alle spese della controparte, eventualità in cui il giudice dovrebbe decidere “virtualmente” sulla controversia.

L’estinzione presuppone l’erogazione delle somme

Tanto premesso, alcuni uffici accolgono il reclamo senza particolari obiezioni, altri richiedono di produrre la documentazione che, su base contabile, dimostra la sussistenza dei requisiti per accedere al contributo (registro dei corrispettivi, registri IVA).

Volendo proprio essere rigorosi, si tratta di un ampliamento della materia del contendere, rappresentata solo dalla comunicazione di scarto: se si tratta di un banale errore di IBAN, il contributo va erogato e, in un momento successivo, ci saranno i controlli sulla sua spettanza ove qualsiasi tipo di documentazione potrà essere richiesta.

Fonte: Eutekne info

Guido BERARDO e Alfio CISSELLO

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