Con la circ. n. 2/2023, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in merito alle disposizioni in materia di lavoro sportivo introdotte dal DLgs. 36/2021 e parzialmente modificate dal DL 120/2023. Con l’occasione è stata rivolta particolare attenzione anche alle diverse tipologie contrattuali applicate nel settore professionistico e nell’area del dilettantismo.

Un primo tema trattato riguarda le prestazioni di lavoro a tempo determinato nello sport, caratterizzate da una disciplina particolare (art. 26 del DL 36/2021).
Il contratto di lavoro subordinato, infatti, può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

È inoltre ammessa la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

Un altro tema di rilievo riguarda il lavoro professionistico ex art. 27 del DLgs. 36/2021 che, se prestato come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Sul punto, l’INL ricorda che si tratta però di una presunzione relativa, poiché il lavoro sportivo può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera le 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. Per l’Ispettorato tali condizioni vanno verificate caso per caso, al fine di accertarne la sussistenza sulla base delle previsioni di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Ad esempio, se si superano le 8 ore settimanali ma l’impiego risulta comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno, il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Per quanto riguarda l’area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, nonché quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Per quanto riguarda l’eventuale superamento delle 24 ore settimanali, nella circolare in commento si precisa che resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto.
In ogni caso, per l’INL si tratta di requisiti che, congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant’è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015.

Per quanto riguarda invece il contratto di apprendistato, nella circolare si sottolinea come la normativa sportiva di cui all’art. 30 del DLgs. 36/2021 disponga alcune deroghe a quella “ordinaria”.
Ad esempio, in relazione all’apprendistato di “primo livello” ex art. 43 del DLgs. 81/2015, il limite di età minimo è fissato dal DLgs. 36/2021 a 14 anni (anziché 15), atteso che il percorso di apprendistato assolve all’obbligo di istruzione e ciò anche nell’ottica della “valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Inoltre, in ambito sportivo non trovano applicazione le discipline del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti previste dall’art. 42 commi 3, 4 e 7 del DLgs. 81/2015.

Ancora, diversamente da quanto prevede la disciplina generale, l’art. 30 del DLgs. 36/2021 dispone espressamente che al termine del periodo di apprendistato, il contratto si risolva automaticamente.
Peraltro, in relazione al contratto di apprendistato si attende l’emanazione di uno o più decreti per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

Infine, per il contratto di apprendistato professionalizzante instaurato nello sport professionistico, l’età minima è fissata a 15 anni, in luogo degli ordinari 18 di cui di cui all’art. 44 comma 1 del DLgs. 81/2015, fermo restando il limite massimo dei 23 anni già previsto dall’art. 1 comma 154 della L. 234/2021.

Fonte: Eutekne INFO

Luca MAMONE

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