Su Eutekne.info si è dato, per la prima volta, conto di un orientamento di alcuni giudici del lavoro lombardi (Trib. Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021; Trib. Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022) secondo cui sarebbe generalmente preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto” e ciò sulla base di una lettura totalmente erronea dell’art. 17 comma 1 del DLgs. n. 241/1997.

Si è fortemente criticato tale orientamento posto che l’assunto si pone in netto contrasto con lo stesso art. 17 comma 1 del DLgs. n. 241/1997, con la legge delega n. 662/96 (che ha dato luogo proprio all’emanazione del DLgs. 241/97) e soprattutto con i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (si veda, su tutte, la ris. n. 452/2008) ove è ben spiegato il meccanismo di contabilità pubblica con cui si concretizza il riparto delle somme fra i diversi Enti a seguito della compensazione.

Auspicando che in qualche modo si ponesse immediato rimedio a tale “abbaglio giurisprudenziale”, si è rilevato come non ci fossero mai stati dubbi sulla facoltà di procedere alla compensazione di debiti previdenziali con crediti fiscali e che quando l’art. 17 fa riferimento a “medesimi soggetti” si riferisce ovviamente a tutti gli enti pubblici ivi citati (INPS, Stato, Regioni) nei confronti dei quali è possibile compensare posizioni attive e passive.

Ebbene, nella seduta n. 681 dello scorso 22 aprile, è stata presentata presso la Camera dei Deputati l’interrogazione 5-07943 con cui si chiede al Governo e in particolare al Ministro dell’Economia e delle finanze se intenda adottare iniziative normative per dettare disposizioni interpretative al fine di rivedere tale orientamento giudiziario.

Nell’interrogazione vengono riportate esattamente tutte le perplessità evidenziate su Eutekne.info circa la compatibilità tra il divieto di compensazione con le disposizioni vigenti e con la prassi degli stessi enti impositori. Viene infatti ribadita l’erroneità della tesi giurisprudenziale posto che: “è il citato articolo 17 ad aver ammesso espressamente la compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, consentendo versamenti «unitari»;  lo si evince anzitutto dalla stessa legge delega n. 662 del 1996 che ha portato all’emanazione del decreto legislativo n. 241 del 1997, ove si invitava il legislatore delegato a provvedere «all’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive» e a consentire «l’effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell’ente percettore» (articolo n. 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996); nei documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, è illustrato il meccanismo di contabilità pubblica con cui si concretizza il meccanismo di riparto delle somme fra i diversi enti, citato dalla legge n. 662 del 1996”.

Si auspica un intervento normativo

L’interrogazione si conclude chiedendo al Governo “se non intenda adottare iniziative normative per dettare disposizioni interpretative dell’articolo n. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in cui si chiarisca che la compensazione ivi prevista non debba riguardare lo stesso ente e che, con il riferimento a «medesimi soggetti», si intende affermare che la compensazione debba avvenire con crediti vantati nei confronti degli enti indicati dal comma 1 del citato articolo n. 17, non tra crediti e debiti rispetto allo stesso ente e quindi esclusivamente della stessa natura”.
Restiamo a questo punto in attesa di una risposta tempestiva da parte del MEF, che possa (si spera) seppellire questo “singolare” orientamento che ha creato ingiustificata incertezza presso i contribuenti che da sempre operano queste legittime compensazioni.

Fonte: Eutekne INFO

Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

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