La delega fiscale (L. 111/2023) contiene alcuni principi di riforma anche con riguardo al reddito di lavoro autonomo (si veda “Versamento mensile dell’IRPEF per professionisti e imprenditori” del 9 agosto 2023).
Si tratta di interventi di manutenzione tra i quali riveste un certo interesse, anche nell’ottica della pianificazione di eventuali investimenti, la norma in materia di immobili. Nello specifico, l’art. 5 comma 1 lett. f) n. 2.2 della richiamata delega prevede l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisto in leasing degli immobili strumentali e di quelli promiscui.
Oggi, infatti, gli ammortamenti relativi agli immobili strumentali non sono deducibili, mentre invece lo sono i canoni di leasing relativi agli stessi immobili per un periodo non inferiore a 12 anni.
La delega lascia ampia libertà di scelta al Governo in ordine all’intervento da apportare per superare questo specifico disallineamento. In linea di principio, eliminerebbe la disparità di trattamento anche il ripristino della situazione ante L. 147/2013, con il ritorno all’indeducibilità per i canoni di leasing.
Sarebbe invece auspicabile un intervento sulla deducibilità degli ammortamenti, anche se la realizzazione di tale disegno si porta dietro alcune difficoltà tecniche.
In primo luogo, si dovrà chiarire se la disparità di trattamento debba essere eliminata anche con riferimento al piano temporale (criticità per altro presente anche nell’ambito del reddito d’impresa). Gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili con un’aliquota del 3%, mentre con il leasing il recupero fiscale del costo avviene in un periodo che può essere di 12 anni.
In tale prospettiva, per una completa attuazione della delega non sarebbe sufficiente un intervento diretto a sancire la deducibilità degli ammortamenti, ma occorrerebbe agire anche sulle tempistiche di deduzione.
Esistono poi alcune questioni definitorie che meriterebbero un intervento.
Ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione.
Come osservato dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 13/2010), ai fini della valutazione della della strumentalità dell’immobile non rileva la circostanza che l’acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma occorre verificare se l’immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all’attività professionale.
Tale previsione non risulta allineata con quanto previsto in materia di reddito d’impresa dall’art. 65 del TUIR che considera relativi all’impresa solo gli immobili indicati in inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.
Da tempo il CNDCEC (circ n. 1/IR del 2008) ha sottolineato l’opportunità di un intervento legislativo diretto ad estendere agli esercenti arti e professioni la disciplina prevista per gli imprenditori individuali e la delega fiscale potrebbe essere l’occasione per rimediare a tale lacuna, con l’individuazione delle modalità specifiche per escludere dal regime del reddito di lavoro autonomo gli immobili che, per quanto utilizzati nell’attività professionale, siano acquisiti a titolo personale.
La possibilità di dedurre gli ammortamenti infatti non risulta di per sé sempre la più conveniente, dal momento che comporta anche la rilevanza fiscale della cessione del bene o della destinazione extra professionale.
Sempre dal punto di vista definitorio anche gli immobili ad uso promiscuo meriterebbero un passaggio normativo. Attualmente l’art. 54 comma 3 del TUIR considera ad uso promiscuo tutti gli immobili “adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare”.
Anche sulla base di quanto affermato dalla Cassazione (Cass. n. 31621/2019) , non è chiaro se ricorra un’ipotesi di uso promiscuo nel caso in cui il professionista condivida con altri professionisti gli spazi di sua proprietà e nemmeno se siano assimilabili le ipotesi della locazione parziale di una parte dello studio con quella della generica condivisione degli spazi.
Si tratta di ipotesi tutt’altro che infrequenti per le quali sarebbe opportuno che dal nuovo impianto normativo emergesse con chiarezza quale deve essere il trattamento dei proventi incassati e dei costi sostenuti dal professionista.
Tra l’altro, sempre in materia di immobili ad uso promiscuo, la norma prevede attualmente la deducibilità dei canoni di leasing al 50%, mentre per gli immobili di proprietà è possibile dedurre solo la rendita catastale, sempre al 50%. Anche in questo caso il Governo ha piena libertà in ordine alle modalità con cui eliminare la disparità di trattamento.
È lecito attendersi che, in questo caso, l’adeguamento avvenga verso il basso, allineando il regime dei canoni di leasing a quello degli ammortamenti.
Fonte: Eutekne INFO
Alessandro COTTO e Norberto VILLA