Con la riproposizione, ad opera della legge di bilancio 2025 (art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024), delle disposizioni agevolative dedicate alle operazioni di assegnazione o cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, è opportuno richiamare i requisiti previsti, del tutto analoghi a quelli delineati dalla disciplina previgente.

Con riferimento ai beni agevolati, essi sono rappresentati dai beni immobili (terreni e fabbricati), ad eccezione di quelli strumentali per destinazione, e dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Guardando alla natura del bene, secondo la C.M. 21 maggio 1999 n. 112 (cap. I, Parte I, § 3.1, pronunciatasi con riferimento agli analoghi regimi previgenti), essa deve essere valutata al momento dell’operazione.

Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 3, i cui principi possono ritenersi valevoli anche per l’attuale regime) aveva chiarito che il mutamento di destinazione, anche se effettuato in prossimità dell’assegnazione, non può essere considerato comportamento abusivo, bensì un mero atto preordinato ad un legittimo risparmio d’imposta. Pertanto, non integra una fattispecie abusiva, il cambio di destinazione del bene, anche al solo fine di integrare il requisito previsto.

Nella successiva ris. n. 99/2017, la prassi aveva invece ravvisato la sussistenza di profili elusivi in un’operazione di conferimento d’azienda e successiva assegnazione agevolata dell’immobile: nel caso di specie, l’operazione risultava preordinata al solo fine di beneficiare del regime agevolativo, in ragione del fatto che non si verificava una sostanziale modifica di destinazione dell’immobile (continuando ad essere utilizzato nella stessa attività imprenditoriale, pur in capo alla società conferitaria). Sul tema, il Consiglio nazionale del Notariato negli studi n. 45-2023/T e 46-2023/T (rispettivamente, sui previgenti regimi agevolati di cessione e assegnazione), affermava la possibilità di prescindere dalla destinazione originaria del bene, potendo programmare l’operazione mutando all’occorrenza la destinazione del bene stesso al fine di renderlo agevolabile. È opportuno, quindi, che la “non diretta utilizzazione” del bene risulti all’atto dell’operazione (Consiglio nazionale del Notariato studio n. 20-2016/T, § 4).

Sempre con riferimento alla natura dei beni agevolabili, il citato studio n. 46-2023/T (§ C.2.2 e C.2.3) forniva alcuni chiarimenti anche relativamente ai beni locati o concessi in comodato, ovvero “destinati” alla locazione o al comodato. I beni locati o concessi in comodato, o comunque non utilizzati direttamente, possono integrare i requisiti richiesti, in quanto, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa, non si considerano strumentali per destinazione essendo idonei a produrre un reddito autonomo (per quelli “destinati” alla locazione o al comodato, anche solo potenzialmente). Infine, i beni delle società in liquidazione, non esercitando più la società (per definizione) attività d’impresa, sono considerati agevolabili, non potendo essere qualificati come “utilizzati direttamente”.

In tal caso, si tratterebbe di valutare se la messa in liquidazione della società (in logica “preparatoria”) possa comportare contestazioni in ottica di abuso.
In assenza di pronunciamenti, non dovrebbero emergere questioni problematiche laddove il destino della società sia quello della sua definitiva cessazione; a diverse conclusioni si potrebbe, invece, giungere nel caso in cui la stessa società continui a svolgere l’attività imprenditoriale.

Rileva la titolarità o la nuda proprietà

Con riferimento alla compagine sociale, è opportuno ricordare che i soci devono essere iscritti al libro soci, ove previsto, al 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti il 31 gennaio 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. La ratio è quella di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto relativo all’operazione agevolata, beneficiando delle operazioni. Come precisato, poi, dal citato studio n. 46-2023/T, il socio che può godere dell’agevolazione deve essere titolare della proprietà della partecipazione o almeno esserne il nudo proprietario. Diversamente, l’usufruttuario di una partecipazione, non essendo considerato socio, non potrà godere del regime agevolato in questione.

Tali chiarimenti risultano mutuabili anche nell’attuale contesto normativo. Da ciò, si evidenzia come determinate fattispecie, che non hanno goduto del previgente regime agevolato (scaduto il 30 novembre 2023) per mancata integrazione dei requisiti (è il caso, ad esempio, di beni che erano ancora effettivamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa), potrebbero invece accedere al “nuovo” regime agevolato laddove, alla nuova data di riferimento, si verifichi l’integrazione dei requisiti richiesti: riprendendo l’esemplificazione, potrebbe essere il caso dell’intervenuta dismissione dei beni stessi al fine di un possibile futuro utilizzo personale da parte dei soci.

FONTE: Eutekne Info

Sara Bernardi

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