L’INPS, con la circolare n. 23, pubblicata ieri, ha reso noto l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Come ricordato dall’Istituto di previdenza, l’ISTAT ha comunicato che si tratta di una variazione percentuale, nella misura del 5,4%, verificatasi nel predetto indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023-dicembre 2023.
Di conseguenza, sono state, quindi, determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici.
Diversamente, non si segnalano variazioni con riguardo agli esoneri di cui all’art. 120 della L. 388/2000 (nella misura dello 0,8%) e all’art. 1 commi 361 e 362 della L. 266/2005 (pari all’1%), previsti per il versamento dei contributi sociali per ANF (assegni al nucleo familiare) dovuti dai datori di lavoro alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” ex art. 24 della L. 88/1989. Viene così confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari), che incide sull’aliquota complessiva.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, l’INPS ha poi specificato che continua a trovare applicazione il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 comma 28 della L. 92/2012 e pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Inoltre, come precisato dall’Istituto, l’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. A seguito dell’esercizio di tale facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio di detta facoltà. Inoltre, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente di previdenza, ove non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (si veda circ. INPS n. 82/2023).
Ciò premesso, nella circolare in esame vengono dunque riportati in formato tabellare i valori contributivi validi per tutto il 2024 (comprensivi della quota a carico del lavoratore), nonché la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR).
In particolare, si segnala che per una retribuzione oraria effettiva fino a 9,40 euro (retribuzione convenzionale 8,33 euro), l’importo del contributo orario è fissato a 1,66 euro comprensivi di quota CUAF (1,67 euro senza quota CUAF), ovvero a 1,78 euro in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all’art. 2 comma 28 della L. 92/2012 (1,79 euro senza quota CUAF).
Invece, per le retribuzioni orarie di importo compreso tra 9,40 e 11,45 euro (retribuzione convenzionale 9,40 euro), il contributo orario è pari a 1,88 euro comprensivo di CUAF (1,89 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,01 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,02 euro senza quota CUAF).
Ancora, per le retribuzioni orarie di importo almeno pari a 11,45 euro, il contributo orario è pari a 2,29 euro comprensivo di CUAF (2,30 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,45 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,46 euro senza quota CUAF).
In ultimo, si segnala che in presenza di un orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 6,06 euro, l’importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,21 euro (1,22 euro senza quota CUAF), ovvero di 1,29 euro (1,30 euro senza quota CUAF) in caso di applicazione del contributo addizionale ex art. 2 comma 28 della L. 92/2012.
Fonte: Eutekne INFO
Giulia CAPRA QUARELLI