Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo previsto, per i mesi da gennaio a marzo 2022, dall’art. 5 del DL 4/2022, ottiene l’autorizzazione europea e, con essa, la misura diviene finalmente efficace.
La Commissione europea l’ha annunciato ieri con un comunicato.

Si ricorda che l’art. 5 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. DL “Sostegni-ter”), ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti.
Il credito spetta a condizione che i conduttori abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 4/2022, l’art. 1 comma 1 della L. 25/2022 ha esteso la misura alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.

A norma del comma 3 dell’art. 5 del DL 4/2022, l’agevolazione si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche”.
Inoltre, per espressa previsione del comma 4 del medesimo art. 5 del DL 4/2022, l’efficacia della misura era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

A tal proposito, come anticipato, ieri la Commissione europea ha dato notizia dell’avvenuta autorizzazione dell’aiuto.
In particolare, nel comunicato si legge che la misura italiana, che comporta oneri per 129,1 milioni di euro per l’anno 2022, è stata ritenuta in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
La Commissione ha ritenuto che la misura sia “necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo”.

In breve, per effetto dell’autorizzazione, le imprese del settore turistico (a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati) possono ora godere del credito d’imposta per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il credito spetta nella misura del:
60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
– del 30% sui canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
– del 50% sui canoni di contratti di affitto d’azienda comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività (trattandosi di imprese turistico-ricettive).

Si ricorda che, in linea di principio, il tax credit locazioni può essere utilizzato:
– in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
– utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (ma, per l’efficacia della cessione, è necessaria la comunicazione all’Agenzia, che, tuttavia, poteva essere inviata fino al 31 dicembre 2021, sicché al momento la strada della cessione pare, nei fatti, non percorribile).

Per effetto dell’autorizzazione europea, quindi, i soggetti che abbiano maturato il diritto al credito d’imposta per i primi tre mesi del 2022 potranno ora cominciare a compensarlo in F24 (utilizzando – ma il punto meriterebbe una conferma di fonte ufficiale – il codice 6920, istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 32).

Si rileva, infine, che il comunicato della Commissione europea sembra fare riferimento al solo tax credit locazioni riconosciuto, per i canoni dei primi tre mesi del 2022, a favore delle imprese del settore turistico, sicché sarà necessario leggere la decisione pubblicata per comprendere se l’autorizzazione riguardi anche il credito previsto, dopo la conversione in legge del DL 4/2022, per i gestori di piscine.

Fonte: Eutekne INFO

Anita MAURO

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