Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.

Questa forma di definizione è prevista dagli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Gli importi possono sempre essere dilazionati ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 senza la prestazione di alcuna garanzia.
Per quanto riguarda le rate, la dilazione, sino allo scorso anno, poteva avvenire:
– in un numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000 euro;
– in massimo 20 rate trimestrali in caso contrario.

In base all’art. 1 comma 159 della L. 197/2022, viene espunto dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 il riferimento alle 8 rate.
Di conseguenza, a prescindere dall’importo la dilazione può oggi sempre avvenire in 20 rate trimestrali.
Stante l’assenza di una specifica norma di decorrenza, sembra potersi sostenere che quanto esposto trovi applicazione per le dilazioni poste in essere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della L. 197/2022.
Per il resto, nulla muta.

Al fine di definire occorre pagare la prima rata entro i trenta giorni successivi alla comunicazione bonaria.
Occorre definire, quantomeno secondo la prassi degli uffici, per intero l’avviso bonario.
Insomma, se il contribuente intende, anche solo in parte, contestare i rilievi, deve attendere la notifica della cartella di pagamento e ricorrere.
La decadenza, tanto per la liquidazione automatica quanto per il controllo formale, non riguarda la comunicazione bonaria ma la successiva cartella di pagamento, che va notificata entro i termini decadenziali dell’art. 25 del DPR 602/73.
Tornando alla modifica della L. 197/2022, questa è stata introdotta in occasione della definizione degli avvisi bonari, ma è una modifica “a regime”.

Invariate le riduzioni delle sanzioni

Rammentiamo che, in ragione dell’art. 1 commi 153 e ss. della L. 197/2022, gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere definiti a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.
La definizione sembra essere una sottospecie di quella disciplinata dall’art. 2 del DLgs. 462/97, con la differenza che la riduzione delle sanzioni del 30% non è a 1/3 ma più favorevole, con sanzioni ridotte al 3%.

Sarà possibile fruire della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 e le rate, visto quanto sopra, potranno essere sempre 20 trimestrali.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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