Una delle novità più rilevanti, ai fini della predisposizione dei bilanci 2024, è rappresentata dall’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.
L’adeguamento, disposto dall’art. 16 del DLgs. 125/2024, in attuazione della direttiva 2023/2775/Ue, ha lo scopo di tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni e riguarda, in linea con la norma comunitaria, i limiti relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi (incrementati del 25%), mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’intervento determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.
Tuttavia, secondo i dati contenuti nella Relazione illustrativa al DLgs. 125/2024, il numero di società autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata dovrebbe diminuire approssimativamente da 380.000 a 345.000, corrispondente a circa il 20% del totale delle società di capitali italiane, mentre il numero di società autorizzate a redigere il bilancio nella forma micro dovrebbe incrementarsi approssimativamente da 600.000 a 650.000, corrispondente a circa il 77% del totale delle società di capitali italiane.

L’incremento assume rilevanza, peraltro, in riferimento alle holding.
L’art. 2435-ter comma 5 c.c. (inserito dall’art. 24 comma 2 lett. c) della L. 238/2021, legge europea 2019-2020, con decorrenza dai bilanci “solari” 2020) stabilisce, infatti, che agli “enti di investimento” e alle “imprese di partecipazione finanziaria” (come definiti dall’art. 2 della direttiva 2013/34/Ue) non si applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, anche se rientrano nei relativi limiti dimensionali, nonché alcune semplificazioni previste per il bilancio abbreviato.

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, in base alle indicazioni della direttiva 2023/2775/Ue e alla ratio semplificatoria dell’incremento, i parametri introdotti dal DLgs. 125/2024 dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.
Per le società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività, con facoltà di applicare le semplificazioni già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti.

Alcune incertezze interpretative si presentano, invece, con riferimento alle società in attività, per le quali il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato per due esercizi consecutivi (si veda “Decorrenza incerta per bilanci abbreviati e micro” del 1° ottobre 2024).
Secondo l’orientamento che sembra prevalere, i nuovi parametri dovrebbero poter essere applicati retroattivamente (considerando, quindi, anche gli esercizi precedenti al 2024) e dovrebbe essere possibile applicare le semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2024, se le soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Analoghe incertezze si pongono in riferimento alla decadenza dalle semplificazioni.
Al riguardo, si ricorda che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti previsti dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
Pertanto, il superamento di due dei limiti per un solo anno non priva le società di applicare le semplificazioni.
Peraltro, le semplificazioni vengono meno a partire dal bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono superati due dei limiti indicati.
Aderendo all’orientamento della dottrina prevalente sopra riportato in merito alla possibilità di applicare i nuovi parametri retroattivamente, una società che abbia superato le soglie dimensionali negli esercizi 2023 e 2024 dovrebbe decadere dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2024.

Avuto riguardo, più in generale, alle imprese di minori dimensioni, si ricorda che la Fondazione OIC sta lavorando a un progetto finalizzato a semplificare i principi contabili nazionali per le PMI.
Il termine per rispondere ai questionari è scaduto il 20 dicembre 2024, per cui si attendono a breve notizie sugli esiti della consultazione.

Si segnala, invece, che il DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES non ha attuato il criterio direttivo contenuto nell’art. 9 comma 1 lett. d) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), che prevede, al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, tra l’altro, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni.

Limiti dimensionaliMicro impreseBilancio abbreviatoBilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale≤ 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro)≤ 5,5 milioni di euro (in precedenza 4,4 milioni di euro)> 5,5 milioni di euro (in precedenza 4,4 milioni di euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni≤ 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro)≤ 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni di euro)> 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni di euro)
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio≤ 5 unità≤ 50 unità> 50 unità

FONTE: Eutekne Info

Silvia LATORRACA

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