Le aliquote “maggiorate” introdotte dall’art. 1 comma 55 della L. 207/2024 e prorogate per l’anno 2026 dalla L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) riguardano anche gli acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare dei “bonus acquisti”.

A fronte del sostenimento di spese non già per l’effettuazione degli interventi agevolati, bensì per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in edifici su cui gli interventi agevolati sono stati effettuati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa edilizia che cede le unità immobiliari, le detrazioni “per acquisti” sono previste:
– nell’ambito della disciplina della detrazione IRPEF a regime, dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR (c.d. “detrazione IRPEF acquisti” o “bonus casa acquisti”);
– nell’ambito della disciplina della detrazione IRPEF/IRES transitoria denominata “sismabonus”, dall’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”);
– nel caso di acquisto di autorimesse o posti auto di “nuova realizzazione”, ai sensi della lett. d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (c.d. “detrazione IRPEF box auto”).

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 8/2025, sia il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, sia il c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, possono competere nelle misure “maggiorate” se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione” (si veda “Bonus acquisti «maggiorato» con destinazione ad abitazione principale” del 23 luglio 2025).

Pertanto, in seguito alle novità della legge di bilancio 2026, nell’invarianza degli altri aspetti legati alle singole discipline agevolative, anche per le spese sostenute nel 2026 l’aliquota della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, e della detrazione IRPEF/IRES, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, è stabilita al 50% se l’unità immobiliare oggetto di compravendita viene adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione, oppure al 36% in tutti gli altri casi (si veda “Detrazioni edilizie per gli immobili delle imprese con aliquota ordinaria nel 2026” del 19 dicembre 2025).

Così, ad esempio, una persona fisica che nel corso dell’anno 2026 acquista un’unità immobiliare da un’impresa di costruzione che sull’intero edificio ha effettuato interventi di ristrutturazione edilizia e che ha terminato i lavori da non più di 18 mesi, può beneficiare del “bonus casa acquisti” (art. 16-bis comma 3 del TUIR) nella misura del 50% se la destina ad abitazione principale entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2027 (o 730/2027). In tal caso, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, la detrazione IRPEF nella misura del 50% è calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Pertanto, il contribuente che nel corso del 2026 acquista un’abitazione al prezzo di 350.000 euro (compresa l’IVA) può beneficiare della detrazione del 50% su una spesa agevolata di 87.500 euro (il 25% di 350.000 euro), cui corrisponde dunque una detrazione IRPEF spettante pari a 43.750 euro (che viene ripartita in 10 rate annuali di 4.375 euro in dichiarazione dei redditi).

Agli acquirenti di unità immobiliari che hanno le caratteristiche per fruire della detrazione IRPEF/IRES “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, invece, per le spese sostenute nel 2026 l’agevolazione compete nella misura del 50% o del 36% (a seconda se entro il predetto termine l’unità acquistata è adibita ad abitazione principale o meno), entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ad esempio, un soggetto esercente attività di impresa (sia esso impresa individuale, società di capitali o una società di persone) che acquista n. 4 unità immobiliari con le caratteristiche per poter fruire del “sismabonus acquisti” e che sostiene le relative spese nel corso del 2026, potrà beneficiare della detrazione IRES nella misura del 36% entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare (per n. 4 unità l’agevolazione massima potrà quindi essere di 138.240 euro, che dovrà essere ripartita in 10 rate annuali di 13.824 euro in dichiarazione dei redditi).

Anche la detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR, infine, può competere, per le spese sostenute nel 2026, nella misura “maggiorata” del 50% se l’unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

FONTE: Eutekne Info

Arianna ZENI

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