L’agevolazione “speciale” viene estesa anche agli investimenti su radio e TV
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene previsto per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, quindi non solo per quelli sulla stampa, come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021, ma anche su radio e TV.
L’art. 67 comma 10 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) sostituisce il comma 1-quater dell’art. 57-bis del DL 50/2017, che era stato introdotto dall’art. 1 comma 608 della L. 178/2020. Quest’ultima disposizione prevedeva il riconoscimento per il 2021 e 2022 del credito d’imposta nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Il modificato comma 1-quater conferma che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale), estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
In sostanza, viene riproposto il modello già attuato con riferimento al 2020.
Nella relazione illustrativa al DL 73/2021 viene infatti precisato che “con tali disposizioni si intende «allineare» la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento” e che “la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare agli investimenti su entrambi i canali”.
Il credito d’imposta è infatti riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Tale credito d’imposta, secondo quanto espressamente disposto, è riconosciuto nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1 dell’art. 57-bis, vale a dire i regolamenti “de minimis”.
Ai fini della concessione del credito d’imposta continuano ad applicarsi, per i profili non derogati, le norme previste dal DPCM 16 maggio 2018 n. 90.
Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno quindi presentare mediante l’apposito modello:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Viene inoltre disposto che per l’anno 2021 la comunicazione telematica di accesso al credito debba essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021, ferme restando le precedenti modalità.
Comunicazione per l’accesso dal 1° al 30 settembre
Pertanto, la comunicazione sarà presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”).
Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).
Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis, comma 1 del DL 50/2017 è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.
Fonte: Eutekne info
Pamela ALBERTI