L’agevolazione spetta anche in caso di contratto comprensivo di immobili di categorie catastali diverse
Il credito d’imposta per botteghe e negozi in caso di canone di locazione comprensivo di immobili appartenenti a diverse categorie catastali spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 e solo per la parte di canone riferibile a tali immobili, determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 321 di ieri.
Nel caso di specie, una srl afferma di rivestire la qualità di conduttore in un contratto di locazione avente ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali per i quali è previsto un canone di locazione unitario; solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale C/1.
L’istante chiede se sussistano i presupposti per la spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL n. 18/2020, considerato che il contratto di locazione sottoscritto ha ad oggetto distinte unità immobiliari, di cui solo due appartenenti alla categoria catastale oggetto di beneficio (ossia la categoria C/1, relativa ai negozi e alle botteghe). In caso di risposta affermativa, chiede delucidazioni circa il criterio da utilizzare per riparametrare il canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale in esame, ai fini della corretta determinazione del credito d’imposta.
L’art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve: essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
La finalità della norma è quella di riconoscere, agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l’attività, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali.
La circolare n. 8/2020 ha chiarito, in chiave interpretativa, che, in coerenza con la finalità della norma, il credito di cui all’art. 65, comma 1 del DL n. 18/2020 matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi dall’agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali, seppure con destinazione commerciale. Inoltre, la citata circolare n. 8/2020 ha poi ribadito che, come si evince dal tenore letterale della norma, restano esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l’agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.
Nella fattispecie prospettata, in cui l’istante afferma di rivestire la qualità di conduttore in un contratto di locazione avente ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali per i quali è previsto un canone di locazione unitario e solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale C/1, la fruizione del credito d’imposta in esame, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1.
Parte di canone in proporzione alla rendita catastale
Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1 sarà determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell’esempio n. 6 della circolare del 1° giugno 2011 n. 26 (relativa alla cedolare secca).
Adattando l’esempio citato ai fini dell’applicazione del credito d’imposta in esame, si consideri un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000 euro. Gli immobili oggetto del contratto sono: un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700 euro; un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell’immobile abitativo, con rendita pari a 80 euro.
Il canone relativo all’immobile C/1, oggetto dell’agevolazione, viene determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito: 9.000 x 80/ (700+80) = 923.
Fonte: Eutekne info
Pamela ALBERTI