La circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri illustra una serie di novità introdotte dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in materia di imposte dirette.

Un primo ambito riguarda le detrazioni “edilizie”. La legge di bilancio ha disposto la proroga fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006, della detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), di cui agli artt. 16-bis del TUIR e 16 comma 1 del DL 63/2013, del “sismabonus”, ex art. 16 del DL 63/2013, nonché del “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, e del “bonus verde”, ex art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.
Per quanto riguarda invece il “bonus facciate” (art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019), la L. 234/2021 ne ha disposto la proroga per le spese sostenute nel 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

La circ. n. 9 richiama inoltre l’art. 1 comma 25 della L. 234/2021, che ha previsto la proroga anche per il 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF (e relative addizionali) dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai terreni da loro posseduti e condotti. Viene ribadito quanto già chiarito per le precedenti proroghe, ovvero che l’esenzione dalla tassazione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione. In tal caso, però, i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF riguarda solo il reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Un’altra misura illustrata riguarda la modifica, introdotta dall’art. 1 comma 155 della L. 234/2021, della disciplina della detrazione IRPEF per i giovani inquilini.

L’Agenzia evidenzia poi che dal 2022 è stato messo a regime il limite di 2 milioni di euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, dei crediti d’imposta o contributivi compensabili nel modello F24 o rimborsabili su conto fiscale, già previsto per il solo anno 2021, dopo l’incremento a un milione avvenuto in relazione all’anno 2020. La circolare ricorda che in tale limite non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative (cfr. circ. n. 219/98 e ris. n. 86/99) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

In merito poi alla facoltà per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 44 del DL 78/2010 a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria (art. 1 comma 763 della L. 234/2021), la circ. n. 9/2022 ricorda che i soggetti interessati devono: essere stati iscritti all’AIRE o, in alternativa, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea; aver già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020; risultare già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori. Per le modalità di esercizio di tale opzione si rimanda al provv. n. 102028/2022.

Nella circolare viene anche esaminata l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR relativa agli enti che possono erogare, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, somme qualificabili in capo ai percettori come redditi diversi. In aggiunta a CONI, Società Sport e salute spa, Federazioni sportive nazionali ecc., sono stati inseriti anche gli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.
Anche per gli importi erogati da tali enti, la qualificazione fiscale come redditi diversi è subordinata alle seguenti condizioni:
– deve trattarsi di importi non rientranti in altre categorie reddituali e, in particolare, di importi non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
– devono essere corrisposti a fronte di prestazioni riconducibili all’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” (nozione in cui sono incluse la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 35 comma 5 del DL 207/2008).

Infine, sulle nuove condizioni che consentono di applicare il regime speciale previsto per le SIIQ alle c.d. SIINQ, la circolare conferma che il regime di favore può essere esteso, in presenza di opzione congiunta:
– alle spa, alle sapa e alle srl, con capitale sociale non inferiore a 50.000 euro, non quotate e residenti nel territorio dello Stato;
– svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente;
– partecipate nelle percentuali e dai soggetti previsti dal nuovo regime.

Fonte: Eutekne INFO

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