Con la circolare n. 83 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le indicazioni di carattere operativo per la fruizione del c.d. “bonus psicologo 2022” introdotto dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e attuato con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022.
Possono accedere alla prestazione tutte le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Ai fini dell’accesso è necessario che il soggetto, al momento della presentazione della domanda (art. 4 del DM 31 maggio 2022):
– sia residente in Italia;
– disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Il beneficio può essere riconosciuto una sola volta
in favore del soggetto e ha un importo variabile in funzione del valore
dell’ISEE; nello specifico, l’importo massimo del beneficio – fino a un
massimo di 50 euro per ogni seduta – è di:
– 600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
– 400 euro, in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
– 200 euro, in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.
Operativamente, la domanda per accedere al bonus potrà essere presentata dall’interessato esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, oppure avvalendosi del servizio Contact Center Integrato. Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura della procedura per la presentazione.
L’INPS comunicherà la data di apertura con un messaggio
La domanda può essere presentata dal richiedente:
– per sé stesso;
– per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
–
per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal
curatore e dall’amministratore di sostegno.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto:
– del valore ISEE;
– dell’ordine di presentazione (in caso di parità di ISEE).
In caso di accoglimento della domanda, l’INPS renderà disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione. Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.
Fonte: Eutekne INFO
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