Oltre all’aumento dell’aliquota della cedolare secca (si veda “Più cara la cedolare per le locazioni brevi” del 2 gennaio), la legge di bilancio 2024 ha riscritto un altro comma dell’art. 4 del DL 50/2017, ovvero la norma che detta la disciplina delle “locazioni brevi”.
In particolare, allo scopo di adeguare la disciplina delle locazioni brevi relativa agli obblighi in capo agli intermediari non residenti, alle indicazioni della Corte di Giustizia Ue, l’art. 1 comma 63 della L. 213/2023 riscrive il comma 5-bis dell’art. 4 del DL 50/2017.

Si ricorda, infatti, che la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 22 dicembre 2022 relativa alla causa C-83/21 (si veda “Obbligo di ritenuta e comunicazione dei dati delle locazioni brevi legittimo” del 22 dicembre 2022), ha sancito che:
– da un lato, l’obbligo di ritenuta e l’obbligo di certificazione, posti a carico di intermediari non residenti dalla norma italiana, non contrastano con la libertà di stabilimento protetta dalla normativa comunitaria, dato che hanno applicazione generalizzata a prescindere dal luogo di stabilimento dell’intermediario;
– contrasta con l’art. 56 del TFUE (in quanto misura sproporzionata rispetto al fine antievasivo che si prefigge) la disposizione che impone di designare un rappresentante fiscale residente.

Per rimediare a quest’ultimo profilo di illegittimità della normativa interna, come anticipato la legge di bilancio 2024 riscrive il comma 5-bis dell’art 4 del DL 50/2017 destinato, per l’appunto, alla definizione degli obblighi concernenti le locazioni brevi in capo a intermediari non residenti.
In particolare, la nuova norma differenzia gli obblighi a seconda della residenza degli intermediari (in Italia, nell’Unione europea o fuori) e del fatto che siano o meno riconosciuti privi di una stabile organizzazione (volta a volta, in Italia o nell’Unione europea).

Per alcuni soggetti, in realtà, nulla cambia: è il caso di chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare che non siano residenti in Italia, ma siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’art. 162 del TUIR. Questi soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o assimilati ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017 tramite la stabile organizzazione.

Invece, la novità riguardano gli intermediari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, che, in base alla nuova norma, possono adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017:
– direttamente;
– oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

Questa è la parte della disciplina che ha richiesto l’adeguamento ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Ue, secondo cui l’art. 56 del TFUE è incompatibile con la “normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione”.

Così, la legge di bilancio 2024, per gli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di stabile organizzazione in Italia, ha eliminato l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale, sancendo, invece, l’alternativa tra la possibilità di adempiere gli obblighi posti dall’art. 4 del DL 50/20217 “direttamente” oppure nominando un rappresentante fiscale.

Infine, gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o assimilati ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017:
– se sono in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, tramite la stabile organizzazione;
– qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi suddetti, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

In tal caso, trovandoci al di fuori dell’Unione europea, ritorna la possibilità di imporre la nomina del rappresentante fiscale.

IntermediarioStabile organizzazioneAdempimento degli obblighiNote
Non residente in ItaliaCon stabile organizzazione in ItaliaTramite la stabile organizzazioneNessuna novità
Residente nell’UeSenza stabile organizzazione in ItaliaDirettamente o nominando rappresentante fiscaleAdeguamento alla Corte di Giustizia Ue, causa C-83/21
Residente fuori dall’UeCon stabile organizzazione in UeTramite la stabile organizzazione
Senza stabile organizzazione in UeNominando rappresentante fiscale

Fonte: Eutekne INFO

Anita MAURO

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