Il nuovo art. 23 comma 1-bis del TUIR consente allo Stato italiano di assoggettare a imposizione le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti attraverso la cessione di azioni e quote di società “il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia”.
Le vere novità di questa disposizione sono due: l’inclusione nei redditi imponibili dei non residenti delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società che nulla hanno a che fare con il territorio dello Stato, purché possiedano beni immobili situati sullo stesso, e l’estensione di tale potestà impositiva anche se il possesso degli immobili è indiretto; cosicché la novella è in grado di esplicare i propri effetti anche nel caso di riorganizzazione patrimoniale di gruppi societari con immobili situati nel territorio dello Stato, ancorché caratterizzati da una lunga catena partecipativa.
La detenzione di ville e casali di pregio da parte di HNWI non residenti è stata spesso strutturata con l’utilizzo di società offshore che detengono, tipicamente, una srl italiana che possiede gli immobili in Italia.
Il seguente è un buon esempio di tali schemi: società A srl, residente in Italia, le cui attività siano prevalentemente costituite, in termini di valore corrente, da immobili situati in Italia, interamente partecipata dalla società B-LUX, residente in Lussemburgo, a sua volta interamente partecipata dalla società C-BVI, residente nelle Isole Vergini Britanniche, a sua volta interamente partecipata dal Trust D-USA, residente negli USA, il cui beneficiario effettivo è una persona fisica residente negli USA. Si ipotizza che tra le attività delle società B e C e del Trust D figuri esclusivamente la partecipazione nella società direttamente controllata.
Di fronte a un’esigenza di semplificazione della struttura partecipativa ci si chiede se:
– il capital gain eventualmente realizzato sia imponibile in Italia;
– trovi applicazione la disciplina del transfer pricing.
In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni della società B-LUX (realizzata dalla società C-BVI) o della società C-BVI (realizzata dal Trust D-USA) o delle quote del Trust D-USA sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23 comma 1-bis del TUIR. Tuttavia, occorre previamente analizzare le disposizioni in materia di “Utili di capitale” contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore. Trascurando l’impatto che la ratifica del Multilateral Instrument da parte dell’Italia potrà avere su tali Convenzioni, si rileva che:
– nel caso di cessione delle partecipazioni della società C-BVI o delle quote del Trust D-USA, in quanto realizzate da soggetti residenti negli USA, troverebbe prioritaria applicazione, rispetto alla norma domestica, la Convenzione Italia-USA, che attribuisce la potestà impositiva esclusivamente allo Stato di residenza dell’alienante (art. 13, § 4). Pertanto, la plusvalenza sarebbe interamente ed esclusivamente imponibile negli USA e lo Stato italiano non potrebbe avanzare alcuna pretesa;
– nel caso di cessione delle partecipazioni della società B-LUX, invece, non essendo stata stipulata alcuna Convenzione tra l’Italia e le Isole Vergini Britanniche, la plusvalenza sarebbe interamente – e senza limitazioni – imponibile in Italia ai sensi dell’art. 23 comma 1-bis del TUIR.
In quest’ultimo caso è interessante considerare che mai potrebbe trovare applicazione la Convenzione Italia-Lussemburgo, potenzialmente in grado di escludere la potestà impositiva dello Stato italiano (art. 13, § 4). Infatti, affinché un Trattato contro le doppie imposizioni possa trovare applicazione è necessario che l’alienante sia residente in uno dei due Stati, a nulla rilevando la residenza del soggetto acquirente o delle società le cui partecipazioni sono cedute.
Venendo al secondo punto, un’eventuale riorganizzazione patrimoniale all’interno di un medesimo gruppo societario (o, comunque, la cui controparte dell’operazione è “impresa associata”) sarebbe assoggettata, in linea di principio, alla disciplina del transfer pricing e, in particolare, al c.d. arm’s lenght principle, ferma restando la prioritaria applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore tra lo Stato dell’alienante e lo Stato dell’acquirente.
Tuttavia, è agevole constatare che l’Amministrazione finanziaria potrebbe rettificare il valore della transazione soltanto qualora il soggetto acquirente sia residente in Italia (il soggetto alienante, per forza di cose, è residente all’estero). In caso contrario, nonostante l’Italia conservi la potestà impositiva sulla plusvalenza realizzata, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe far valere l’inesatta applicazione dell’arm’s lenght principle, in quanto non vi è alcun soggetto residente ad aver posto in essere l’operazione.
Fermo restando che l’Amministrazione può esperire un’azione accertatrice nel caso di simulazione o di manifesta antieconomicità, le riorganizzazioni nelle quali non si modificano i beneficiari effettivi dovrebbero, dunque, essere escluse da valutazioni di congruità.
Fonte: Eutekne INFO
Franco DANTE e Davide RABINO