Il contratto di locazione a canone concordato, stipulato nel 2021, in un Comune dichiarato calamitato prima del 2014, può accedere alla cedolare secca con l’aliquota del 10%.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 160, pubblicata ieri.
La cedolare secca, ovvero l’imposta sostitutiva del reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, che sostituisce l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione, disciplinata dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, trova applicazione ordinariamente con l’aliquota del 21%.
Esiste, però, in particolari condizioni, la possibilità di applicare l’aliquota agevolata, pari al 10% (la misura dell’aliquota ridotta è stata oggetto di una graduale evoluzione che l’ha vista passare dal 19% originario, al 15% e, infine, al 10%).
In particolare, l’art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta per i contratti di locazione che:
– oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 comma 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
– siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e all’art. 8 della medesima legge.
Poi, l’art. 9 del DL 47/2014 ha esteso l’aliquota ridotta anche ai contatti di locazione aventi a oggetto immobili siti in Comuni:
– per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (si veda “Cedolare per gli immobili calamitati al 10% con limiti per il 2020” del 15 febbraio 2020); limitatamente al 2020, il beneficio riguardava solo i Comuni aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti (art. 9 comma 2-bis del DL 47/2014);
– interessati dagli eventi sismici del 2016 di cui all’art. 1 comma 1 del DL 17 ottobre 2016 n. 189, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa” (art. 9 comma. 2-bis1 del DL 47/2014).
Va ricordato, inoltre, che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 20 aprile 2018 n. 31, in relazione a contratti stipulati in assenza delle associazioni sindacali (come ammesso dal DM 16 gennaio 2017), per l’applicazione dei benefici fiscali (tra cui la riduzione del 30% della base imponibile IRPEF e l’aliquota agevolata della cedolare secca), è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni (si veda “Cedolare al 10% sui contratti concordati solo con attestazione” del 21 aprile 2018).
L’istanza di interpello aveva a oggetto la possibilità di applicare l’aliquota del 10%, come prevista dal comma 2-bis dell’art. 9 del DL 47/2014, per i comuni calamitati.
In particolare, il contribuente istante chiedeva se il suo contratto a canone concordato (attestato dalle associazioni di categoria), avente ad oggetto un immobile sito in un Comune dichiarato calamitato con decreto emesso nei 5 anni anteriori al 28 maggio 2014, potesse accedere all’aliquota ridotta, anche se era stato stipulato nel 2021.
Il dubbio del contribuente, probabilmente, scaturiva proprio dal lungo periodo di tempo intercorso tra la dichiarazione dello stato di emergenza e la stipula del contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, conferma che, nel caso di specie, la cedolare secca può trovare applicazione con l’aliquota ridotta del 10%.
Infatti, il legislatore ha inteso estendere ai Comuni per cui sia stato deliberato lo Stato di emergenza per eventi calamitosi la riduzione dell’aliquota del 10%, da applicare sui canoni derivanti da contratti di locazione a canone concordato che, diversamente, era riservata agli immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa.
Conclude, quindi, l’Agenzia che l’estensione dell’aliquota del 10% concerne “tutti i contratti di locazione a canone concordato, stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi”. Solo per l’anno 2020, operava una limitazione, in quanto la cedolare al 10% poteva applicarsi solo ai contratti stipulati in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Fonte: Eutekne INFO
Anita MAURO