Il Ddl. di bilancio 2022 ha ulteriormente ampliato le cartelle di pagamento che beneficiano del maggior termine per il pagamento, elevato da 60 giorni a 180 giorni.
Grazie a tale intervento, infatti, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il termine per pagare gli importi sarà come detto di 180 giorni.
Ciò va a saldarsi con l’art. 2 del DL 146/2021, secondo cui per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento è di 180 giorni (rammentiamo che, in origine, l’art. 2 del DL 146/2021 aveva previsto una posticipazione del termine a 150 giorni, elevata a 180 in sede di conversione in legge).

Quindi, nei 180 giorni il debitore non è considerato moroso, pertanto, da un lato, non potranno essere adottate nei suoi confronti misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive (pignoramenti), dall’altro, entro il termine dei 180 giorni egli potrà attivarsi per ottenere la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Dilazione dei ruoli che seguirà però le regole ordinarie, in quanto i benefici del DL 137/2020 riguardano solo le dilazioni chieste entro fine 2021 (decadenza con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive e non di 5, ammissione automatica per debiti del valore sino a 100.000 euro e non 60.000 euro).
Lo stesso dicasi per gli altri effetti del ruolo: nei 180 giorni il debitore non è agli occhi della legge ancora in mora, dunque non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti né può essere attivato il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Ovviamente, nel termine dei 180 giorni non decorreranno interessi di mora, non potendo il debitore essere considerato inadempiente.
Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° aprile 2022 tornerà operante il termine dei 60 giorni.

Il maggior termine dei 180 giorni, è bene rilevarlo, non riguarda il termine per il ricorso, che rimane di 60 giorni ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92. Su questo aspetto bisogna prestare molta attenzione, considerato che l’eventuale tardività conduce all’inammissibilità dell’impugnazione.Fuori dalla proroga gli accertamenti esecutivi

Si tratta di una posticipazione dei pagamenti che, visto l’espresso riferimento all’art. 25 del DPR 602/73, opera solo in merito alle cartelle di pagamento, rimanendo fuori gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.
Per gli accertamenti esecutivi il termine per il pagamento continua a coincidere con il termine per il ricorso, tanto per imposte sui redditi/IVA/IRAP quanto per i tributi locali.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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