Il bonifico “parlante” è sempre obbligatorio per poter detrarre le spese agevolate ai fini del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e degli altri bonus edilizi richiamati dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, quando dette spese vengono sostenute al di fuori dell’esercizio d’impresa e per l’individuazione del loro momento di sostenimento vale quindi il principio di cassa.

Peraltro, facendo leva su quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza del 1° febbraio 2024 (risposta n. 1), seppure con riguardo all’applicazione del principio di cassa ai fini della individuazione dell’anno di imposta di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo di spese sostenute mediante bonifico bancario dal professionista, si può affermare che rileva la data di disposizione del bonifico “parlante” da parte del soggetto che lo esegue, non la data di accredito della corrispondente provvista sul conto corrente di destinazione del bonifico.
Motivo per cui, nel caso, ad esempio, di bonifico “parlante” effettuato in data 29 dicembre 2023, accreditato sul conto corrente di destinazione in data 3 gennaio 2024, la spesa si considera sostenuta per cassa nel 2023 (e non nel 2024) ai fini della sua detraibilità per il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e per gli altri bonus edilizi richiamati dal comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020.

L’obbligo di bonifico “parlante” non sussiste ovviamente con riguardo a quelle spese detraibili per le quali viene esercitata l’opzione per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, fermo restando che, ove tale sconto sia “parziale” (come accade sempre, salvo soltanto in caso di sconto “integrale” del 100% delle spese agevolate, concesso a fronte di superbonus spettante nella “originaria” misura del 110%), la parte di spesa agevolata non “coperta” da sconto sul corrispettivo deve essere pagata con bonifico “parlante” ed è il momento di disposizione di quest’ultimo a individuare la data in cui si considera sostenuta anche la parte di spesa agevolata “coperta” dallo sconto.

Giova peraltro sottolineare che la circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.7) ha chiarito che il bonifico “parlante” non è richiesto nemmeno nel caso in cui il fornitore non applichi lo sconto sul corrispettivo in fattura, ma poi si renda cessionario del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario “senza sconto”, perché “in tal caso, si attua una sorta di compensazione finanziaria tra il corrispettivo dovuto dal contribuente ed il credito corrispondente alla detrazione spettante ceduto al fornitore in luogo del predetto corrispettivo”.

Viene da sé che, in termini di pianificazione, non ha alcun senso per un fornitore non applicare lo sconto sul corrispettivo in fattura e poi però rendersi cessionario del suo cliente per l’acquisizione di quello stesso credito d’imposta, posto che, nell’ottica del fornitore, un credito d’imposta derivante da opzione di sconto può dare luogo a una prima cessione “jolly” nei confronti di qualsivoglia cessionario, mentre quello stesso credito d’imposta derivante da opzione di cessione può dare luogo solo a ulteriori cessioni nei confronti di “soggetti vigilati” (per tacere della ritrosia di questi ultimi ad acquistare crediti derivanti da precedenti cessioni).

Tuttavia, se questa soluzione operativa non ha senso alcuno in termini di pianificazione, per le ragioni anzidette, può diventare una interessante “zattera di salvataggio” per quelle situazioni in cui, nel 2023, ci si intendeva avvalere del superbonus 110% con sconto in fattura del 100%, ma, a 2024 ormai iniziato, il fornitore si è accorto di non aver riportato in tutto o in parte lo sconto in fattura che era sua intenzione applicare.

Prassi dell’Agenzia delle Entrate rigida ben al di là del dato normativo

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, rigida sul punto ben al di là del dato normativo, non consente di considerare esercitata l’opzione se lo sconto non risulta dalla fattura (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 3 marzo 2023 n. 238 e 8 marzo 2023 n. 247) e il mancato pagamento con bonifico “parlante” della fattura “senza sconto” entro il 31 dicembre 2023 pregiudica la spettanza stessa del superbonus nella misura del 110%, stante il decalage al 70% a decorrere dal 1° gennaio 2024 (si veda “Errori nello sconto in fattura con impatto sulle detrazioni edilizie” del 9 febbraio 2024).

Ecco che, in tali casi, presentare una comunicazione di opzione di cessione al fornitore del credito “non scontato”, facendo leva su una compensazione finanziaria temporalmente individuabile entro il 31 dicembre 2023, diviene un’ottima soluzione di ripiego.

FONTE: Eutekne Info

 Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

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