Ai sensi del nuovo comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR, “ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta”.
Secondo la Relazione illustrativa all’art. 16 del DLgs. 192/2024, “la disposizione prevede che l’operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente”, aggiungendo che “si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall’articolo 176, comma 3, del TUIR”.
In verità, se è indubitabile che la cessione della partecipazione nella società beneficiaria di una scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., avente per oggetto un’azienda, riproduce sul piano economico uno schema del tutto equivalente a quello della cessione della partecipazione in una società conferitaria di un’azienda (in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR), per il quale l’irrilevanza ai fini dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000 risulta già espressamente sancita dal comma 3 dell’art. 176 del TUIR sin dalla prima attuazione della “riforma IRES” di cui al DLgs. 344/2003, appare però riduttivo del reale ambito di applicazione del nuovo comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR il riferimento contenuto nella Relazione illustrativa alla “operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria”.
L’irrilevanza ai fini dell’abuso del diritto della condotta “scissione avente per oggetto azienda – cessione della partecipazione nella società beneficiaria”, sancita dalla lettera della norma del nuovo comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR, pare infatti poter trovare applicazione tanto quando la scissione di un patrimonio avente natura di azienda avviene mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., tanto quando avviene nella forma “tradizionale” di cui all’art. 2506 c.c., con assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa (e, quindi, con successiva cessione da parte di questi, anziché della scissa, delle partecipazioni ricevute nella beneficiaria).
In questo senso depone anzitutto il dato letterale del nuovo comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR (che, a differenza del precedente comma 15-ter, non si rifà espressamente alle “sole” scissioni mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c.), ma anche la ratio stessa di allineare, opportunamente, l’ambito di applicazione della “risalente” irrilevanza esplicitata dal comma 3 dell’art. 176 del TUIR con quella “nuova” esplicitata dal comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR.
Peraltro, giova sottolineare che anche la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, dopo alcuni “tentennamenti” nel passato meno recente, ha più di recente affermato che la scissione “tradizionale” ex art. 2506 c.c. di un patrimonio avente natura di azienda, seguita dalla cessione, da parte dei soci della scissa, delle partecipazioni nella società beneficiaria cui è stato attribuito tale patrimonio (ma anche dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa medesima, qualora la scissione sia di tipo parziale e il patrimonio che residua in capo alla scissa abbia natura di azienda), non integra gli estremi dell’abuso del diritto né ai fini delle imposte dirette, né ai fini delle imposte d’atto.
In tal senso, si segnalano la ris. 25 luglio 2017 n. 97 e la risposta a interpello 29 gennaio 2019 n. 13 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la ris. n. 97/2017 ha motivato le proprie condivisibili conclusioni sulla base del fatto che “la circolazione indiretta dell’azienda sarebbe potuta avvenire anche mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta e non abusivo dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, conferimento del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione (qualora abbia i requisiti pex)”.
Restano invece pacificamente escluse dall’ambito di applicazione del comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR le condotte in cui la cessione della partecipazione ricevuta nella società beneficiaria segue una scissione, “tradizionale” o mediante scorporo, avente a oggetto un patrimonio che non si configura quale azienda o ramo d’azienda ex art. 2555 c.c.
FONTE: Eutekne Info
Enrico ZANETTI