La composizione di un cesto contenente più prodotti, come avviene tipicamente nel periodo delle festività natalizie, richiede particolare attenzione nella determinazione dell’aliquota IVA applicabile al medesimo.

È principio consolidato, nel sistema IVA, che un’operazione sia, in termini generali, da considerarsi unica, salvo che possa essere scomposta in maniera non artificiosa.
Nel caso di specie, dunque, la confezione con più prodotti è soggetta a IVA in misura unitaria e non si tiene conto del fatto che i beni possano essere, di per sé, caratterizzati da aliquote tra loro differenti.

La prassi amministrativa ha individuato il seguente discrimine:
– se all’interno della confezione esiste un bene predominante che conferisce il “carattere essenziale” al prodotto, si applica complessivamente l’aliquota propria di tale bene;
– qualora non sia possibile riscontrare una predominanza di un bene sugli altri, si applica l’aliquota più elevata tra quelle dei beni ivi contenuti.
Il principio è contenuto nella ris. Agenzia delle Entrate n. 51/2019, ripresa dalla più recente risposta a interpello n. 35/2022.

In precedenza, era stata ritenuta applicabile l’aliquota IVA ordinaria alla cessione di una confezione contenente beni soggetti ad aliquote diverse, indipendentemente da quale fosse effettivamente l’aliquota più elevata (ris. Agenzia delle Entrate n. 56/2017). I documenti di prassi successivi hanno contribuito a chiarire che l’aliquota ordinaria è prevista solo al ricorrere, all’interno della confezione, di beni con aliquota del 22%.
Seguendo lo schema sin qui descritto, dunque, dovrebbe applicarsi l’aliquota ordinaria, ad esempio, per il cesto contenente salumi, cioccolato (10%) e vini (22%). Invece, si applicherebbe l’aliquota del 10% per una confezione composta da paste alimentari (4%) e prodotti della panetteria fine come i panettoni (10%).

Sul piano della certificazione dei corrispettivi, l’art. 21 comma 3 del DPR 633/72 richiede che, se l’operazione a cui si riferisce la fattura comprende beni soggetti a IVA con aliquote diverse, siano indicati, distintamente per aliquota applicabile, la natura, qualità e quantità dei beni, i corrispettivi e altri dati necessari per determinare la base imponibile. Nel caso di confezioni contenenti beni con aliquote diverse, è però data la possibilità di emettere fatture senza elencare tutti i singoli beni componenti la confezione (C.M. n. 19/92).

Per i commercianti al minuto, resta possibile, ai fini della registrazione, avvalersi del metodo della ventilazione, il quale consente l’annotazione globale dei corrispettivi giornalieri, senza che sia necessaria la distinzione per aliquote (art. 24 comma 3 del DPR 633/72), essendo prevista la successiva ripartizione degli importi in base alla percentuale di composizione degli acquisti effettuati nell’anno (art. 3 del DM 24 febbraio 1973).

È possibile che il cesto natalizio sia ceduto, a titolo di omaggio, dall’azienda ai propri clienti. In tale circostanza, se i beni non rientrano nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione è esclusa da IVA (art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72), con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, solamente se il costo (o valore) unitario del bene non supera 50 euro (per approfondimenti si rinvia al tema on line “Disciplina degli omaggi ai fini IVA”).

Nel caso della confezione contenente più prodotti, pur in assenza di chiarimenti specifici, si dovrebbe considerare il valore della confezione complessivamente ceduta piuttosto che quello dei singoli beni.
Pur trattandosi di alimenti e bevande non vige, nella fattispecie, il regime di indetraibilità previsto ai sensi dell’art. 19-bis1 lett. f) del DPR 633/72, bensì il diritto alla detrazione riconosciuto, nel predetto limite di 50 euro, per le spese di rappresentanza (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2002).

IVA indetraibile per omaggi ai dipendenti

Non possono essere, invece, qualificate come spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, gli acquisti di beni per essere ceduti a titolo di omaggio dall’impresa ai propri dipendenti. La cessione è comunque esclusa da IVA, ma lo status del destinatario non consente all’impresa di beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta “a monte” nemmeno qualora i prodotti acquistati siano di costo inferiore o pari a 50 euro (sul tema, R.M. n. 666305/90).

La disciplina IVA si muove, quindi, su un piano diverso dalle imposte sui redditi: a prescindere dalla qualificazione come spesa di rappresentanza, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei beni ceduti in omaggio ai dipendenti è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo i criteri ordinariamente previsti per le spese relative al lavoro dipendente. Laddove l’IVA risulti indetraibile, il suddetto importo potrà essere sommato all’imponibile al fine di determinare il costo dell’omaggio deducibile dal reddito d’impresa. Non essendo nella fattispecie prevista la rivalsa dell’IVA (né obbligatoria né facoltativa), non è applicabile il limite di indeducibilità ex art. 99 del TUIR.

Fonte: Eutekne INFO

Emanuele GRECO

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