Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 67800/2021 si è completato il quadro normativo relativo alle agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese previste dall’art. 26 del DL 34/2020. Per entrambi i crediti d’imposta (quello a favore degli investitori e quello a favore delle società che hanno effettuato l’aumento del capitale) l’agevolazione spetta secondo l’ordine delle istanze presentate, con il meccanismo del click day. In particolare:
– i sottoscrittori degli aumenti di capitale devono inviare le istanze tra il 12 aprile 2021 e il 3 maggio 2021;
– le società che hanno effettuato gli aumenti devono inviare le istanze tra il 1° giugno 2021 e il 2 novembre 2021.

In questa prima fase, quindi, interessati dall’adempimento sono i soggetti che hanno sottoscritto (e versato) entro il 31 dicembre 2020 gli aumenti di capitale, i quali possono beneficiare del credito d’imposta del 20% delle somme versate. La procedura per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investitori si articola, a norma dell’art. 3 del DM 10 agosto 2020, in tre fasi:
– acquisizione preventiva di documentazione da parte dell’investitore;
– presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
– riconoscimento del credito, ovvero diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la prima fase, il richiedente deve acquisire, prima della presentazione dell’istanza all’Agenzia e a pena di decadenza dall’agevolazione, la copia della delibera di aumento di capitale “agevolata”, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società conferitaria di non avere beneficiato di aiuti di Stato per importi superiori a quelli previsti dal quadro temporaneo comunitario.

L’investitore deve poi presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate che, a norma dell’art. 1.2 lettera a) del provv. n. 67800/2021, si compone:
– del Frontespizio (nel quale occorre barrare l’apposito riquadro, se l’investitore è una società, al fine di attestare di non controllare la conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria, ovvero di non essere da quest’ultima controllata);
– del quadro A, in cui sono indicati i dati per la liquidazione del credito d’imposta del 20%;
– del quadro B, relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, se il credito richiesto supera l’importo di 150.000 euro.

Nel quadro A, in particolare, occorre indicare il codice fiscale di ciascuna società conferitaria (il soggetto, infatti, può avere capitalizzato più società), l’importo dei conferimenti effettuati, nonché il credito d’imposta richiesto, che non può eccedere il 20% dei conferimenti (con un plafond massimo di conferimenti agevolabili di 2 milioni di euro). Il credito è computato al netto degli aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da inserire nel rigo A19, colonna 2.

A norma dell’art. 2.2 del provv. n. 67800/2021, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta del 20% in capo agli investitori deve essere presentata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. L’istanza è presentata in forma esclusivamente telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”.

Crediti secondo l’ordine di presentazione delle istanze

 
Entro il 3 maggio 2021 l’istante può rinunciare al credito richiesto, presentando una nuova istanza nella quale è compilato il solo campo “Rinuncia” del Frontespizio. Ove ciò avvenga, la rinuncia è integrale (non sono previste ipotesi di rinuncia parziale).

Entro lo stesso termine del 3 maggio 2021 il contribuente interessato può inviare una nuova istanza, la quale sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, “anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito”. La locuzione in esame dovrebbe essere intesa per cui, se viene presentata una istanza sostitutiva, l’ordine di presentazione dovrebbe basarsi sulla dichiarazione sostitutiva e non su quella originaria.
Ciò potrebbe essere determinato da motivi di cautela da parte dell’Agenzia delle Entrate (evitare, cioè, che si presentino istanze non complete solo per “arrivare prima”, inviando poi una istanza sostitutiva); tuttavia, se questa interpretazione è corretta, il rispetto rigoroso di tutte le formalità in vista dell’invio del 12 aprile 2021 appare una scelta di sicuro interesse, posto che l’invio successivo di una istanza sostitutiva potrebbe fare perdere la priorità acquisita.

Una volta che l’Agenzia delle Entrate riconosca la spettanza del credito, il dato dovrà essere comunicato alla società conferitaria, la quale è tenuta a indicare i dati dell’investitore agevolato nell’istanza presentata al fine di beneficiare del credito d’imposta commisurato alle perdite che emergono dal bilancio al 31 dicembre 2020, da inviare come detto a carico della società stessa dal mese di giugno.

Fonte: Eutekne INFO

Gianluca ODETTO

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