La riforma dello sport, in vigore da poco più di un anno, ha riordinato, tra l’altro, le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, introducendo una disciplina organica a livello civilistico, previdenziale e fiscale.
Le novità di maggior interesse si concentrano sugli sportivi dilettanti; in particolare, a partire dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti da tali soggetti nell’esercizio dell’attività sportiva non sono più considerati come redditi diversi (salvo quanto si dirà di seguito); la qualificazione dei redditi prodotti varia infatti in base all’inquadramento contrattuale dei singoli atleti.

In linea generale, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; per effetto di quanto previsto dall’art. 36 del DLgs. 36/2021, tali compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo annuo di 15.000 euro.

La disciplina fin qui brevemente descritta, più favorevole rispetto a quanto applicabile fino al 30 giugno 2023 (è stata, in particolare, innalzata la soglia di esenzione, che passa da 10.000 a 15.000 euro) non solleva particolari questioni interpretative, nel caso in cui il rapporto tra l’atleta e l’associazione o società sportiva dilettantistica sia qualificato come lavoro subordinato, autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa.
In tali fattispecie, infatti, i compensi costituiranno redditi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o assimilati al lavoro subordinato, a seconda del rapporto in essere, con applicazione dell’esenzione fino al raggiungimento della soglia di 15.000 euro.

La situazione si complica nel caso in cui entrino in gioco rapporti di collaborazione occasionale, complice una gestione della materia non esattamente lineare da parte del legislatore; con l’entrata in vigore del DLgs. 36/2021 veniva infatti inizialmente modificato anche l’art. 53 comma 2 lett. a) del TUIR, con l’effetto di considerare redditi di lavoro autonomo assimilato anche quelli “derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

La novità è stata accolta con qualche perplessità, considerato che a una prima analisi non appariva agevole la definizione delle tipologie di prestazioni interessate dalla citata disposizione; tenuto conto del fatto che le prestazioni sportive rese nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo da soggetti dotati di partita IVA e conseguente copertura previdenziale sono fonte di reddito di lavoro autonomo professionale ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, avrebbero potuto rientrare nel campo di applicazione della norma in esame le prestazioni di natura sportiva a carattere occasionale, anche se ciò avrebbe portato a una sorta di sovrapposizione con la fattispecie delle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, costituenti redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR.

Il dubbio interpretativo è stato risolto direttamente dal legislatore che con il DL 71/2024 ha abrogato la citata lett. a); a partire dal 1° giugno 2024, quindi, le prestazioni sportive occasionali autonome (diverse dal contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017) tornano ad essere inquadrate univocamente nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

L’emersione di una fattispecie di lavoro sportivo qualificata come produttiva di redditi diversi porta tuttavia a nuovi interrogativi, legati all’applicabilità o meno dell’esenzione prevista per i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica anche ai redditi diversi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

L’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 prevede espressamente che “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”, senza porre ulteriori condizioni.

L’art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce a sua volta come “lavoratore sportivo” il soggetto che “esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo” anche instaurando un rapporto di lavoro autonomo; inoltre, ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

Di conseguenza, in assenza di esplicite esclusioni normative e di chiarimenti ufficiali in senso contrario, non si rinvengono ostacoli all’applicazione della disciplina agevolativa introdotta dal DLgs. 36/2021 in favore degli sportivi dilettanti che intrattengono rapporti di lavoro autonomo occasionale, al ricorrere degli altri requisiti richiesti. Conseguentemente, fino alla predetta soglia di compensi, per i rapporti in discorso non dovrebbe essere operata la ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

FONTE: Eutekne Info

Alberto GIRINELLI

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