L’applicazione del principio di cassa induce a porre particolare attenzione all’incasso dei compensi e al sostenimento delle spese professionali che intervengono alla fine dell’anno o all’inizio del successivo. In tale ottica, per i redditi di lavoro autonomo prodotti dal 2024 primaria importanza assume la tipologia del committente, dal momento che, ove questi sia un sostituto d’imposta (vale a dire, una società, un’impresa individuale o un altro professionista), l’emolumento deve essere imputato al periodo d’imposta in cui deve essere effettuata la ritenuta.

La citata novità è ascrivibile al DLgs. 192/2024 di riforma di IRPEF e IRES ed è tesa a evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto e quello del relativo scomputo da parte del percipiente. In precedenza, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, poteva accadere che il momento in cui il provento si considerava incassato da parte del percipiente non coincidesse con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto erogante doveva effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770, con il conseguente rischio di anomalie in sede di controllo formale.

In particolare, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, la ritenuta deve essere operata “all’atto del pagamento” dell’emolumento. A tali fini, per il committente, rileva il momento in cui detto versamento è stato effettuato, vale a dire quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

Se il 30 dicembre dell’anno X una società impartisce un ordine di bonifico e la somma è accreditata sul conto corrente del professionista il 2 gennaio dell’anno X+1, il committente deve indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all’anno X, atteso che le somme sono uscite dalla propria disponibilità in tale anno (cfr. circ. n. 38/2010, § 3.3).
Invece, il professionista dichiarava l’emolumento percepito e indicava la ritenuta subita nel modello REDDITI relativo all’anno X+1, posto che per lui il provento concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale anno.

Per effetto della modifica, anche per il professionista il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d’imposta in cui sussiste, per il sostituto, l’obbligo di operare la ritenuta (e, quindi, riprendendo il nostro esempio, nell’anno X) e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all’anno X.

Invece, se il cliente è un “privato” e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, continuano a operare le regole consuete e occorre guardare al tipo di strumento (es. contante, assegno, bonifico) con il quale il compenso viene corrisposto o la spesa sostenuta.

Nel caso di pagamento in contanti, rileva il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. n. 20033/2017).

Nell’ipotesi di compensi riscossi mediante assegno (bancario o circolare), gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall’emittente al ricevente. Non rileva, invece, la circostanza che l’assegno sia versato in un momento successivo e in un diverso periodo d’imposta (ris. n. 138/2009 e circ. n. 38/2010, § 3.3).
Secondo la Cassazione n. 20033/2017, il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra questi momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.

Se si adopera il bonifico, occorre distinguere il caso dell’incasso del compenso dal quello del sostenimento delle spese.
Nella prima ipotesi, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. n. 38/2010, § 3.3). Così, se un “privato” ha pagato una determinata prestazione tramite bonifico eseguito martedì 31 dicembre 2024 e la somma è stata accreditata sul conto del professionista giovedì 2 gennaio 2025, il compenso è imponibile nel 2025 e va dichiarato nel modello REDDITI 2026.

Invece, nel caso speculare del pagamento tramite bonifico di spese inerenti all’attività professionale, ai fini dell’imputazione temporale dell’onere rileva il momento in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca (in questo senso, si veda la risposta n. 1 resa dall’Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 1° febbraio 2024).
Pertanto, se il professionista ha effettuato un bonifico il 31 dicembre 2025, che è stato addebitato sul suo conto corrente il 2 gennaio 2026, secondo l’Agenzia il costo sostenuto “per cassa” è riferito all’anno 2025 (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2026).

FONTE: Eutekne Info

Luca FORNERO

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