L’adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni; eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
La disciplina applicabile potrebbe tuttavia essere meno lineare di quanto appare. Per effetto di quanto previsto dagli artt. da 15 a 18 del DLgs. 13/2024, infatti, il reddito che verrà sottoposto a tassazione nei periodi di imposta di efficacia del concordato preventivo biennale potrebbe non coincidere con quello proposto dall’Agenzia delle Entrate (e accettato dal contribuente), in quanto è necessario tener conto di alcuni componenti specificamente individuati.
Si consideri, ad esempio, l’art. 15 del DLgs. 13/2024, che detta le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato relativamente ai soggetti che applicano gli ISA; secondo tale disposizione il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi, che verrà proposto al contribuente in sede di concordato preventivo biennale, è quello individuato dall’art. 54 comma 1 del TUIR.
Di conseguenza, per i lavoratori autonomi il reddito oggetto di concordato è quello costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per espressa disposizione normativa, nella determinazione del reddito concordato non si tiene conto:
– delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR (si tratta, in linea generale, delle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali);
– dei redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR.
Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato sul quale verrà poi calcolata l’imposta dovuta.
La capacità predittiva dell’Agenzia delle Entrate è quindi limitata alle situazioni “ordinarie”; eventuali elementi che potremmo genericamente individuare come straordinari devono essere considerati in modo analitico. Ne deriva che, in base al citato art. 15 del decreto “Accertamento”, plusvalenze, minusvalenze o redditi da partecipazione andranno a influire sul reddito concordato solo a posteriori, nel caso in cui effettivamente si verificassero.
L’art. 15 del DLgs. 13/2024 esclude espressamente dall’individuazione del reddito concordato le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR, ma nulla dice in merito al successivo comma 1-quater, secondo cui “concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.
In assenza di un richiamo espresso, tali corrispettivi non dovrebbero rilevare ai fini della determinazione del reddito su cui verrà applicata l’imposta, a differenza di quanto previsto per plusvalenze, minusvalenze e redditi da partecipazione.
Eventuali somme percepite a tale titolo nei periodi di vigenza del concordato preventivo biennale potrebbero rientrare quindi nella previsione generale di cui all’art. 19 del DLgs. 13/2024, secondo cui gli eventuali maggiori redditi effettivi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
La chiusura dell’attività fa cessare il concordato
Si tenga tuttavia presente che, nei periodi di efficacia del concordato, i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela tornerebbero a essere rilevanti nel caso in cui vi sia la contemporanea cessazione dell’attività da parte del cedente; in tal caso si verifica infatti una causa di cessazione del concordato preventivo biennale, con conseguente applicazione ordinaria dell’art. 54 del TUIR.
La gestione della cessione della clientela in regime di concordato preventivo biennale rimane comunque non del tutto chiara, potendo allo stato attuale dare spazio anche a comportamenti non in linea con lo spirito dell’istituto; saranno quindi necessari chiarimenti ufficiali in merito.
FONTE: Eutekne Info
Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI