Procede il lavoro di messa a punto del concordato preventivo biennale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno è stato infatti pubblicato il DM 14 giugno 2024 che approva la metodologia tramite la quale verrà elaborata la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.
Sempre sabato l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software applicativo del concordato per i soggetti ISA, mentre per i contribuenti in regime forfetario, stando allo schema di decreto legislativo correttivo, il programma dovrebbe essere messo a disposizione entro il prossimo 15 luglio.
All’art. 4 del decreto sono individuate quelle circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti. Si tratta in particolare di:
– eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
– liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
– cessione in affitto dell’unica azienda;
– sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Questi eventi (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. Infatti, in loro presenza (che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, rigo P03, codici da 1 a 3), viene applicata una riduzione:
– del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
– del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
– del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Per la stima del reddito CPB, il primo dato che viene considerato è rappresentato dal reddito dichiarato dal contribuente per il 2023, cui vengono applicate le variazioni legate alla misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA. Se, a seguito dell’applicazione degli ISA, gli indicatori risultano migliorabili, viene preso a riferimento il valore dei ricavi o dei compensi necessari al raggiungimento della massima affidabilità fiscale. Un risultato ISA pari a 10 non comporta la determinazione di maggiori componenti reddituali.
Ulteriori passaggi per la determinazione della proposta del Fisco passano per la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta (compresa quella oggetto di dichiarazione), il confronto con i valori di riferimento settoriali e la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Il raggiungimento della piena affidabilità fiscale avverrà in modo graduale al termine del biennio oggetto di concordato. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i redditi proposti tengono conto di quanto dichiarato nel periodo 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con le modalità sopra indicate.
Nessuna conseguenza dalla mancata accettazione
Si segnala la previsione del comma 8 dell’art. 6 del decreto che dispone come i dati trattati vengano utilizzati esclusivamente ai fini del concordato e non per la costruzione di variabili desunte o derivate. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.
Gli strumenti per l’applicazione del concordato non possono tuttavia considerarsi ancora definitivi, essendo necessario attendere l’approvazione e l’entrata in vigore delle disposizioni del DLgs. correttivo che le anticipazioni di stampa danno all’esame del prossimo Consiglio di Ministri.
FONTE: Eutekne Info
Paola RIVETTI