Con la risposta a interpello n. 42, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato, sotto il profilo dell’abuso del diritto, un’operazione di riorganizzazione aziendale realizzata, anche nell’ottica del passaggio generazionale, da tre soggetti (il padre e i suoi due figli), soci di due diverse società.
Nello specifico, la vicenda riguarda:
– la società Alfa, che esercita attività di costruzione di immobili, di cui sono soci i due figli al 50% ciascuno;
– la società Beta, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, di cui sono soci il padre (48,8%) e i due figli al 25,6% ciascuno.
I tre soci intendono realizzare un’operazione di riorganizzazione societaria in due fasi:
– in primo luogo, costituiranno una holding di partecipazione, nella forma di srl, in cui conferiranno congiuntamente e complessivamente il 100% delle quote in loro possesso di Alfa e Beta, in regime di realizzo controllato a norma dell’art. 177 comma 2 del TUIR;
– in seconda battuta, il padre intende donare ai due figli la nuda proprietà delle quote della neo costituita holding (che egli avrà ottenuto a seguito del conferimento).
La donazione delle quote non può godere dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, in quanto “riguarda una quota non di controllo” (la donazione della nuda proprietà, salvo patti eccezionali, non attribuendo al donatario il diritto di voto, non consente, normalmente, di accedere al beneficio, cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 271/2025). Pertanto, la donazione di partecipazioni della srl, dal padre ai figli, sarà assoggettata all’imposta di donazione ai sensi del DLgs. 346/90 (nulla si evince, dal testo del quesito, in relazione all’eventuale erosione della franchigia di cui godono i trasferimenti gratuiti ai parenti in linea retta ex art. 7 del DLgs. 346/90).
Su questa operazione i contribuenti chiedono una valutazione antiabuso all’Agenzia delle Entrate, illustrando, inoltre, che la riorganizzazione viene effettuata per gestire “in maniera unitaria come un gruppo le società oggetto di conferimento”, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche generate dalla gestione delle singole società e accentrare la governance, evitando i conflitti e prevenendoli, “anche mediante appositi accorgimenti statutari” (a tal fine, in particolare, la bozza di Statuto della holding prevede una specifica “clausola antistallo”).
L’esame dell’Agenzia prende le mosse dai presupposti in presenza dei quali l’art. 10-bis della L. 212/2000 rinviene l’abuso del diritto:
– il vantaggio fiscale indebito;
– l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
– l’essenzialità del vantaggio fiscale.
I presupposti debbono concorrere congiuntamente, sicché l’assenza anche di uno solo dei tre esclude l’abusività.
Per quanto concerne il primo presupposto, l’Amministrazione finanziaria rinviene nel caso di specie il vantaggio fiscale indebito nella seconda fase dell’operazione. L’Agenzia evidenzia che la donazione della nuda proprietà delle quote della holding srl, da parte del padre a favore dei figli, dopo il conferimento a realizzo controllato determina un risparmio fiscale, in termini di imposta di donazione, se confrontata con la donazione della nuda proprietà delle quote della sola Beta, che il padre detiene prima del conferimento. Infatti, la base imponibile dell’imposta di donazione, a norma dell’art. 16 del DLgs. 346/90, risulta inferiore sulla donazione delle quote della holding (rispetto a quella sulla donazione delle quote di Beta), in ragione del minor valore del patrimonio netto della holding rispetto a quello della Beta.
Inoltre – precisa l’Agenzia – tale vantaggio risulta indebito, in quanto ottenuto in contrasto con la ratio dell’art. 16 del DLgs. 346/90 che, ove individua il patrimonio netto come riferimento per la determinazione del valore delle quote societarie ai fini della base imponibile dell’imposta di donazione, intende, sì, semplificare il processo di valutazione, ma comunque nel rispetto della capacità contributiva.
Invece, secondo l’Amministrazione, nel caso di specie l’operazione non è priva di sostanza economica: la costituzione della holding tramite conferimento di partecipazioni in Alfa e Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita holding, “appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale”. In particolare, l’operazione mira a realizzare la gestione coordinata e unitaria delle società (come dimostrato anche dalla clausola antistallo) e, contestualmente, avviare un graduale passaggio generazionale, teso a trasferire il controllo ai figli.
Tali obiettivi non sarebbero realizzabili mediante la sola donazione delle quote di Beta dal padre ai figli. Pertanto, l’Agenzia esclude il carattere abusivo dell’operazione.
FONTE: Eutekne Info
Anita Mauro