Il Ddl. di bilancio 2022 ha mantenuto, nella versione approdata al Senato, dove inizia il suo iter parlamentare, la disposizione (ora trasmigrata all’art. 191, ma senza alcuna modifica rispetto alle bozze) che porta a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento oggetto delle operazioni disciplinate dall’art. 110 del DL 104/2020.

Sono quindi venute meno le aspettative di coloro che, a vario titolo, avevano suggerito un ripensamento della norma, alla luce della necessità di tutelare l’affidamento delle imprese interessate. Eventuali modifiche sono affidate agli interventi del Parlamento, pur se gli importi in gioco sono estremamente elevati: la Relazione tecnica al disegno di legge stima, infatti, un risparmio d’imposta complessivo delle imprese interessate di 1,237 miliardi di euro per ciascuno dei prossimi 50 anni, che riprogrammato sull’arco temporale ordinario di 18 andrebbe quindi a incidere sulla finanza pubblica in modo considerevole.

Rimangono in vita le due opzioni alternative già previste nelle prime bozze. La prima è tesa a ripristinare l’ammortamento per diciottesimi pagando l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% – 14% – 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione, in un massimo di due rate di pari importo da pagarsi nel 2022 e nel 2023.

La seconda è, invece, di segno inverso, ed è tesa a concedere alle imprese che abbiano effettuato il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione o per il riallineamento di revocarne gli effetti fiscali, con modalità che verranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione delle suddette imposte.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo della disposizione, essa menziona le operazioni disciplinate dall’art. 110 commi 4, 8 e 8-bis del DL 104/2020, e quindi rispettivamente la rivalutazione dei beni dei soggetti non IFRS, il riallineamento per i soggetti IFRS e il riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (mentre non è espressamente contemplato il riallineamento “ordinario”, previsto con rimando all’art. 14 della L. 342/2000 dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020, per cui rimane il fondato dubbio sul riallineamento dei marchi operato dai soggetti OIC, che a rigore dovrebbe “sfuggire” alla stretta).

Con riferimento ai beni interessati dalla nuova norma, si citano le “attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o valore”, e quindi – come evidenziato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge – marchi (art. 103 comma 1 ultimo periodo del TUIR) e avviamento (art. 103 comma 3 del TUIR), ma non invece diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti, know-how, software ecc.

Deduzione in 50 anni anche per le minusvalenze

La stessa Relazione illustrativa contiene poi un interessante esempio sul funzionamento della disposizione che trasla sulle minusvalenze realizzate il periodo cinquantennale di deduzione dei costi.

Il caso esaminato è quello di un marchio iscritto in bilancio a 100 (costo originario di 180 al netto degli ammortamenti di 80) e rivalutato a 1.100 (quindi, con imputazione di 1.000 con la rivalutazione ex DL 104/2020). Nei successivi sei anni vengono dedotti ammortamenti per 180, pari alla somma:
– di sei quote di 10 (ammortamento sul costo originario di 180, per diciottesimi);
– di sei quote di 20 (ammortamento sulla rivalutazione 2020 di 1.000, per cinquantesimi).

Il costo fiscalmente riconosciuto del marchio è quindi pari a 920 (100 – 60 + 1.000 – 120).
Ove il marchio sia ceduto al corrispettivo di 600, emerge una minusvalenza di 320, la quale viene dedotta in 44 anni (ovvero, nel medesimo arco temporale in cui il bene avrebbe completato il proprio processo di ammortamento se esso non fosse stato ceduto).

Vi sono, inoltre, penalizzazioni anche per il soggetto acquirente. Quest’ultimo, infatti, può ammortizzare per diciottesimi il solo valore residuo del marchio derivante dall’acquisto originario (40), mentre la differenza di 560 è ammortizzata in 44 anni.

Fonte: Eutekne INFO

Gianluca ODETTO

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