Il DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES ha modificato l’art. 88 comma 3 lett. b) secondo periodo del TUIR, intervenendo sul trattamento fiscale dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive, ovvero i c.d. contributi in conto capitale.
Si tratta, in particolare, dei contributi erogati per incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali.
In base alla disciplina previgente, tali proventi concorrevano a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui erano incassati (e, quindi, secondo il principio di cassa) oppure in quote costanti nell’esercizio dell’incasso e nei successivi ma non oltre il quarto.
L’art. 9 comma 1 lett. a) del DLgs. 192/2024 ha soppresso, in attuazione dell’art. 9 comma 1 lett. c) della L. 111/2023 legge delega di riforma fiscale (concernente la semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici), la facoltà di tassare i componenti di reddito in esame in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta del relativo incasso.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, l’intervento normativo intende uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale dei contributi in questione al trattamento contabile, nel senso che la loro concorrenza alla determinazione del reddito avviene in unica soluzione, così come in unica soluzione è previsto il concorso degli stessi alla determinazione del risultato contabile.
Tuttavia, si è ritenuto di mantenere il principio di cassa, che, si ricorda, è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l’imputazione a bilancio (che segue il principio di competenza, ndr) e l’effettiva erogazione del contributo da parte dell’ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio.
L’intervento normativo in esame produce implicitamente effetti anche sui contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche (deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell’art. 108 comma 1 del TUIR).
L’art. 108 comma 3 del TUIR stabilisce, infatti, che, per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, si applica l’art. 88 comma 3 del TUIR.
In pratica, per effetto del rinvio, gli stessi costituiscono contributi in conto capitale (e, quindi, hanno natura di sopravvenienze attive) e concorrono a formare il reddito secondo i criteri ivi previsti.
Per quanto attiene alla decorrenza, l’art. 13 comma 1 del DLgs. 192/2024 stabilisce che le disposizioni in commento si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il successivo comma 2 dell’art. 13 del DLgs. 192/2024 prevede, inoltre, che, per i proventi di cui all’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni previgenti.
Pertanto, dal periodo d’imposta 2024 (per i soggetti “solari”), i contributi in conto capitale (tra cui anche i contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche) concorrono alla formazione del reddito d’impresa interamente nell’esercizio in cui sono incassati (secondo il principio di cassa), senza possibilità di rateizzazione.
I contributi in conto capitale incassati entro il periodo d’imposta 2023 (per i soggetti “solari”) continuano, invece, ad essere assoggettati al regime previgente.
Conseguentemente, le imprese che, con riferimento tali contributi, hanno optato per la rateizzazione in quote costanti fino a un massimo di cinque, devono far concorrere alla formazione del reddito, in base al piano originario, le eventuali quote residue non ancora tassate.
FONTE: Eutekne Info
Luca FORNERO e Silvia LATORRACA