In sede di conversione del decreto Sostegni viene riconosciuto un contributo a fondo perduto di 1.000 euro

Nell’ambito del maxiemendamento del DL Sostegni, su cui è stata votata ieri la fiducia al Senato, l’art. 1-quinquies riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro alle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019, soggetti finora esclusi dai contributi.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 “in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
La norma dispone inoltre che si tratta dei soggetti “a cui non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”.

Viene inoltre previsto che il contributo di 1.000 euro sia riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto art. 1 del DL 41/2021 (es. ricavi non superiori a 10 milioni di euro).
In generale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 1 del DL 41/2021.

In merito all’accesso a tale contributo, occorrerà attendere un decreto ministeriale. Viene infatti previsto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021).

In sede di conversione in legge del DL Sostegni è stata poi apportata un’integrazione alla disciplina “generale” del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, prevedendo espressamente che il contributo non può essere pignorato (art. 1 comma 5-bis).

Altra modifica riguarda il comma 11 dell’art. 1 del DL 41/2021, che circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’art. 59, comma 1, lett. a) del DL n. 104/2020 (c.d. “Agosto”) ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

In sede di conversione in legge del DL Sostegni è stato tuttavia previsto che il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 convertito.
In altri termini, la novità rispetto alla norma vigente consiste nell’eliminazione del requisito del numero minimo di abitanti, per i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ove sono situati santuari religiosi.

Stralciata la possibilità di cedere il bonus investimenti

In tema di agevolazioni, si segnala altresì che è stato richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato lo stralcio della disposizione che prevedeva la possibilità, in alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, di cedere il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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