La domanda annuale per ottenere il contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli affetti da disabilità potrà essere presentata (già dal 1° febbraio) sino al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023. È quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 39 pubblicata ieri, con la quale l’Istituto di previdenza ha fornito le prime indicazioni e istruzioni con riguardo alla gestione delle domande e all’erogazione dell’agevolazione per figli disabili.
Il contributo in esame, introdotto in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’art. 1 comma 365 della L. 178/2020 e disciplinato nel dettaglio dal DM 12 ottobre 2021, consiste nell’erogazione da parte dell’INPS di una somma mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
La condizione di “genitore monoreddito”, precisa l’INPS, ricorre quando tutto il proprio reddito deriva esclusivamente dall’attività lavorativa (anche prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro) o da un trattamento pensionistico previdenziale, senza tenere conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e a prescindere dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Il DM attuativo ha disposto che, al momento
di presentazione della domanda, occorre essere in possesso,
cumulativamente, dei seguenti requisiti:
– residenza in Italia;
– un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
–
essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare
monoparentale in cui siano presenti figli a carico affetti da una
disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Riguardo a tale ultimo punto, l’Istituto di previdenza precisa che il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano e che nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.
Il contributo in esame, che non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza, viene corrisposto mensilmente dall’INPS su domanda del genitore interessato da presentare in via telematica, unitamente all’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati, sul sito istituzionale dell’Istituto di previdenza, o tramite Contact Center o Patronati.
Il possesso dei requisiti verrà verificato dall’INPS; la domanda sarà respinta laddove l’ISEE superi la soglia dei 3.000 euro o non risulti valido, mentre qualora l’indicatore presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.
L’importo è variabile in relazione al numero di figli; si parte da 150 euro, ma la somma sarà pari rispettivamente a 300 e a 500 euro mensili complessivi qualora il genitore abbia due o più figli a carico con il predetto grado di disabilità. In caso di ammissione, l’importo spettante verrà erogato dal mese di gennaio e per l’intera annualità, con le modalità indicate dal genitore in sede di presentazione della domanda (bonifico domiciliato presso ufficio postale o accredito su IBAN), fermo restando che il mezzo prescelto deve essere intestato al richiedente.
L’erogazione degli importi spettanti avrà luogo entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande (31 marzo) e con il primo pagamento saranno versate anche le le mensilità maturate fino a quel momento.
Per l’anno di riferimento con competenza 2022, rende noto l’INPS, il richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’opzione “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”, entro il 31 marzo 2022.
Perdita dei requisiti da comunicare entro 30 giorni
La decadenza dal beneficio avviene in caso di perdita di uno dei requisiti sopra elencati, nonché, come stabilito dall’art. 5, nei casi di decesso del figlio, decadenza dalla potestà genitoriale e affidamento del figlio a terzi. Qualora intervenga uno di tali eventi, il beneficiario deve darne comunicazione entro 30 giorni dalla data dell’evento, pena la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Viene anche previsto un caso di sospensione dall’erogazione, in caso di ricovero presso istituti di cura di lungo degenza o presso strutture residenziali a carico dello Stato.
Fonte: Eutekne INFO
Elisa TOMBARI