Ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, i crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui al comma 1 sulle spese detraibili ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 (superbonus) e del comma 2 del medesimo art. 121 (altri bonus edilizi), possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, dal fornitore che applica lo “sconto sul corrispettivo” o dal cessionario che ha acquistato il credito d’imposta, senza applicazione dei seguenti limiti:
– preclusione alla compensazione in presenza di debiti su ruoli scaduti ex art. 31 comma 1 del DL 78/2010;
– tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare, di cui all’art. 34 della L. 388/2000;
– tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007.
Stante la mancata integrazione del disposto del comma 3 dell’art. 121 del DL 34/2020, in occasione dell’inserimento del comma 49-quinquies nell’art. 37 del DL 223/2006, a cura dell’art. 1 comma 94 della L. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024), sembrerebbero destinati a trovare applicazione i limiti ivi previsti, consistenti nella preclusione alla compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
Il divieto stabilito dal nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del DL 223/2006, riguardante la generalità dei contribuenti “che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”, sembrerebbe concernere infatti la compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 a trecentosessanta gradi e, quindi, anche quella attuabile utilizzando crediti d’imposta istituiti da legislazioni speciali di carattere agevolativo, quali ad esempio quelli da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, oppure, appunto, quelli derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’inosservanza del divieto dovrebbe comunque comportare la sola sanzione del 30% (essendo palesemente un credito esistente ma compensato in violazione di un limite di legge) senza recupero del credito.
La decorrenza di tale divieto è individuata nel 1° luglio 2024; pertanto, in presenza dei relativi presupposti, il divieto concernerà gli utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta sul modello F24 a partire da tale data.
Giova sottolineare che, in presenza dei relativi presupposti, la preclusione alla compensazione ex art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006 non opera “solo” fino a concorrenza degli importi, scaduti e non pagati, iscritti a ruolo o risultanti da accertamenti esecutivi, bensì “travolge” l’intero ammontare dei crediti d’imposta altrimenti utilizzabili in compensazione, nel senso che, laddove ad esempio gli importi scaduti e non pagati iscritti a ruolo siano pari a 100.001 euro e i crediti d’imposta ex art. 121 del DL 34/2020 utilizzabili in compensazione siano pari a un milione di euro, l’inibizione all’utilizzo in compensazione colpirebbe comunque l’intero ammontare dei predetti crediti.
Poiché il divieto opera solo in presenza di importi riconducibili a ruoli o accertamenti esecutivi, non dovrebbero rilevare quelli derivanti da avvisi bonari, avvisi di recupero, avvisi di liquidazione e accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
Pare inoltre meritevole di chiarimenti ufficiali il fatto che, come sembrerebbe emergere dal dato normativo, nemmeno il pagamento della prima rata di dilazione dei ruoli, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, faccia venire meno il divieto di compensazione ex art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006, nonostante sia pacifico che, con il predetto pagamento della prima rata, il debitore è considerato nella sostanza adempiente.
Non c’è una clausola di salvaguardia
La mancata integrazione del comma 3 dell’art. 121 del DL 34/2020, al fine di estendere per questi crediti d’imposta la disapplicazione dei limiti generali in materia di compensazione, che era stata invece prevista sin dalla prima introduzione della disciplina dell’art. 121, pare ben lungi dall’essere una dimenticanza del legislatore e sembra piuttosto un nuovo step nel percorso di ridimensionamento del grado di liquidità di crediti d’imposta che, nella loro versione originaria, erano stati concepiti quasi alla stregua di una “moneta fiscale” cedibile senza limitazioni nel numero delle cessioni e nelle qualità soggettive dei cessionari e compensabile senza limitazioni, se non quelle della competenza temporale delle singole quote annuali.
Per i soggetti che hanno “in pancia” ingenti ammontari di crediti derivanti da opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la sopravvenuta novità costituisce un fattore di rischio da considerare ai fini delle valutazioni di bilancio sulla effettiva recuperabilità del valore dei crediti d’imposta iscritti negli attivi.
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO e Enrico ZANETTI