Gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria rientrano a pieno titolo tra i soggetti beneficiari della misura agevolativa denominata “credito d’imposta locazioni” prevista dall’art. 28 del DL 19 maggio 2020 n. 34 e successivamente estesa temporalmente dagli artt. 8 e 8-bis del DL 28 ottobre 2020 n. 137.
In dettaglio, ai sensi del richiamato art. 28 l’agevolazione si sostanzia, per quanto di nostro interesse, nel riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione o sub-locazione (pagato) per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per coloro che, non avendo avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, hanno utilizzato l’immobile nell’esercizio di attività anche commerciali e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Rispetto alle condizioni previste dal DL 34/2020, l’art. 8 del decreto “Ristori” ha esteso l’applicazione del credito d’imposta in oggetto anche ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che il soggetto eserciti un’attività che rientri tra quelle individuate dai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al citato decreto.
Considerata la natura “ibrida” di ente commerciale ma senza scopo di lucro, una SSD costituita nel 2018 ed effettivamente operante dal 2019 in regime ex L. 398/91 aveva ritenuto opportuno presentare interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della L. 212/2000 per avere conferma della corretta interpretazione delle norme di cui sopra.
La soluzione prospettata dall’istante era quella di considerare come base di calcolo per il credito d’imposta sui canoni dell’unico immobile in locazione, per le proprie attività istituzionali, il 60% del valore complessivo dei canoni pagati e relativi alle mensilità di marzo, aprile, maggio giugno nonché ottobre, novembre e dicembre 2020, comprensivi dell’IVA e senza alcun riferimento alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, avendo di fatto la società iniziato l’attività successivamente al “1° gennaio 2019”.
La DRE Veneto, nella risposta all’interpello n. 907-323/2021, parificando la SSD ad un “ente non commerciale”, ha inteso chiarire che “il contribuente istante può astrattamente beneficiare del credito di imposta per le mensilità individuate dagli artt. 28 e 8, rispettivamente del decreto Rilancio e di quello Ristori” secondo le modalità che seguono:
– in relazione alle mensilità da marzo a giugno 2020 applicando una modalità di determinazione differenziata del credito a seconda dello svolgimento nei locali anche di attività di natura commerciali. Per la parte del canone di locazione imputabile alle attività istituzionali si dovrà applicare la presunzione assoluta di cui all’art. 28, comma 4, del DL 34/2020, mentre nei locali ad uso promiscuo sarà necessario indentificare, secondo criteri oggettivi, la quota parte del canone relativo all’attività istituzionale rispetto a quella destinata all’utilizzo per fini commerciali ed applicare, per le diverse quote, le diverse condizioni;
– in relazione alle mensilità da ottobre a dicembre 2020, l’accesso all’agevolazione sarà limitato esclusivamente in relazione alla quota parte del canone riferibile alle attività commerciali e riconducibili ai codici ATECO presenti nell’elencazione di cui Allegato 1, sempre e comunque, verificato il calo del fatturato del mese rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.
Per la parte del canone di locazione imputabile alle attività commerciali sarà fondamentale, per ciascuna mensilità, aver soddisfatto la riduzione del fatturato richiesto dalla norma. Inoltre, l’IVA eventualmente prevista sui canoni di locazione potrà essere considerata quale “costo”, nel calcolo del credito, solo per la quota parte imputabile alle attività istituzionali, in quanto “totalmente indetraibile”; mentre tale considerazione non vale per la quota parte relativa all’attività commerciale, in quanto la detrazione dell’imposta in tal caso non è preclusa, bensì prevista “in misura forfettizzata”.
Non risulta invece accolta dalla DRE Veneto la tesi del contribuente secondo la quale il credito d’imposta per il periodo marzo-giugno 2020 sarebbe stato fruibile a prescindere dall’andamento dei dati di bilancio, in applicazione dell’art. 28, comma 5 del DL 34/2020, avendo questa “iniziato l’attività” a partire dal 16 gennaio 2019 (e quindi dopo il 1° gennaio 2019, come previsto dalla norma). Infatti, secondo l’Agenzia, la deroga non vale, in quanto l’associazione era stata costituita con atto notarile e aveva aperto la partita IVA già nel 2018.
Fonte: Eutekne INFO
Enrico SAVIO