A partire da domani, 10 febbraio e fino al 24 febbraio 2021 i soggetti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 possono presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020. Con il provvedimento n. 36282, datato 5 febbraio ma pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per tali soggetti, con riferimento ai quali era stata concessa una riapertura dei termini a norma dell’art. 60 comma 7-sexies del DL 104/2020 convertito.

Possono presentare l’istanza, ai sensi del citato art. 60, comma 7-sexies, del DL 104/2020, i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 25 comma 4 terzo periodo del DL 34/2020 (15 giugno-13 agosto 2020) e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (vale a dire al 31 gennaio 2020), classificati totalmente montani.

Al fine di individuare tali Comuni montani, occorre fare riferimento, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione, all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9; in ogni caso, deve trattarsi di Comuni non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020).
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo risulti superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso – in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente – anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Il provvedimento stabilisce inoltre che, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito all’art. 60, comma 7-septies del DL 104/2020, l’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Ammontare in proporzione alle risorse disponibili

In altri termini, il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

L’erogazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza.
Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Si ricorda che il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

CONDIVIDI